L'Ufficio Elettorale

L'Ufficio Elettorale cura la tenuta e l'aggiornamento dello schedario e delle liste elettorali. La vigilanza è svolta dal Ministero dell' Interno, attraverso la Prefettura, le funzioni di controllo e di verifica sono svolte dalla Commissione Elettorale Circondariale, che ha sede presso il Municipio di Oristano, alla quale i cittadini possono rivolgere eventuali ricorsi contro le decisioni adottate dall' Ufficiale Elettorale.
In occasione di consultazioni elettorali (elezioni politiche o Amministrative e referendum) l'ufficio elettorale effettua orari di apertura al pubblico più ampi di quelli ordinari, per permettere il ritiro dei certificati necessari alle consultazioni, l'orario è di volta in volta portato a conoscenza con appositi avvisi.
 
Attività dell'ufficio elettorale 

Iscrizione liste elettorali
Cittadini Unione Europea
Iscrizione  albo presidenti presidenti di seggio
Iscrizione albo scrutatore di seggio
La tessera elettorale
Aggiornamento Albi Giudici Popolari
Richiesta copia liste elettorali


 
Iscrizione liste elettorali cittadini italiani 

Le iscrizioni nelle liste elettorali, gli aggiornamenti e le cancellazioni vengono eseguite d'ufficio, senza necessità di domande o dichiarazioni da parte degli interessati; fanno eccezione soltanto i cittadini italiani residenti all'estero che, se non già iscritti, debbono presentare apposita domanda tramite i Consolati.
 
Iscrizione liste elettorali cittadini Unione Europea 

I cittadini di uno Stato membro dell'Unione Europea che intendono partecipare alle elezioni per il rinnovo degli organi del Comune, devono presentare al Sindaco apposita domanda di iscrizione nella lista elettorale aggiunta.
L'iscrizione nelle liste elettorali aggiunte consente l'esercizio del diritto di voto per l'elezione del Sindaco e del consiglio del Comunale, l'eleggibilità a consigliere e l'eventuale nomina a componente della giunta del Comune in cui sono eletti consiglieri, con esclusione della carica di vice sindaco.
 
Richiesta iscrizione albo presidenti di seggio elettorale 

L'Ufficio elettorale svolge gli adempimenti di competenza in relazione all'aggiornamento dell'albo delle persone idonee all'ufficio di Presidente di seggio elettorale, istituito e tenuto presso la Corte d' Appello.

Coloro che intendono essere iscritti in detto albo devono, entro il mese di ottobre di ogni anno, presentare apposita domanda al Sindaco (moduli sono disponibili presso l'Ufficio Elettorale e nella presente sezione in alto a destra).
La domanda, una volta presentata nei termini utili, non deve essere ripetuta nell'anno successivo.
I richiedenti devono essere in possesso di titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Il Sindaco, sentito il parere della Commissione Elettorale Comunale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti richiesti e che nei loro confronti non esistono cause di incompatibilità, comunica i nominativi alla Corte d'Appello. L' iscrizione all' Albo è disposta dal Presidente della Corte d' Appello.

In occasione di consultazioni elettorali è la stessa Corte d'Appello che procede alla nomina dei Presidenti di seggio.
Questi, a loro volta, prima dell'insediamento dell'Ufficio Elettorale di sezione, scelgono il segretario tra gli iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado.

Albo scrutatori di seggio elettorale

L’ Ufficio elettorale provvede all’aggiornamento dell’ albo delle persone idonee all’ufficio di scrutatore di seggio elettorale in conformità alle decisioni adottate dalla Commissione Elettorale Comunale.
Coloro che intendono essere iscritti in detto albo devono, entro il mese di novembre di ogni anno, presentare apposita domanda ( i moduli sono disponibili presso l’ Ufficio Elettorale e nella presente sezione in alto a destra).
  La domanda, una volta presentata nei termini utili, non deve essere ripetuta nell’anno successivo.
I richiedenti devono essere elettori del Comune ed avere assolto l’obbligo scolastico.
Le istanze vengono esaminate dalla Commissione elettorale comunale la quale, accertato che i richiedenti sono in possesso dei requisiti per l’iscrizione e che nei loro confronti non esistono cause di incompatibilità, delibera l’iscrizione nell’ albo.

La legge 21 dicembre 2005 n. 270 ha radicalmente modificato le modalità di nomina degli scrutatori che ora avviene con le seguenti modalità:
in occasione delle consultazioni elettorali, precisamente tra il venticinquesimo ed il ventesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, la Commissione elettorale comunale, in pubblica adunanza, preannunciata due giorni prima con manifesto affisso all’albo pretorio del Comune, procede:

a) alla nomina degli scrutatori scegliendoli tra i nominativi compresi nell’albo degli scrutatori in numero pari a quello occorrente;
b) alla formazione di una graduatoria di ulteriori nominativi, compresi nel predetto albo, per sostituire gli scrutatori nominati in caso di eventuale rinuncia o impedimento.

La tessera elettorale

La tessera elettorale, che sostituisce il vecchio certificato elettorale, è il documento necessario per essere ammessi al voto.
Viene rilasciata , al momento dell' iscrizione nelle liste elettorali e recapitata all'elettore presso il proprio domicilio.

Nel caso di trasferimento di residenza il Comune di immigrazione consegnerà all'elettore una nuova tessera previo ritiro di quella di cui è già in possesso rilasciata dal Comune di precedente iscrizione.

Nel caso di cambio di indirizzo, l'elettore riceverà presso il proprio domicilio, un'etichetta adesiva da applicare sulla tessera di cui è già in possesso, nella quale sarà indicato il nuovo indirizzo e la eventuale nuova sezione elettorale.

Al momento del voto la tessera elettorale deve essere esibita , unitamente ad un documento di riconoscimento, al Presidente di seggio che provvede ad apporre, negli appositi spazi, il timbro di sezione e la data della elezione.

La tessera elettorale e' valida per diciotto consultazioni, nel caso di smarrimento occorre recarsi presso l'Ufficio Elettorale del Comune di residenza per richiedere il duplicato.

Aggiornamento Albo Giudici Popolari

Norma di riferimento: legge 10.04.1951 n. 287

I loro nominativi sono estratti a sorte da apposite liste tenute presso le rispettive Corti (artt. da 22 a 25).
Dette liste, istituite con l’entrata in vigore della norma di riferimento, sono aggiornate con cadenza biennale attraverso elenchi redatti dalla Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari.
Ai fini dell’aggiornamento degli elenchi, ogni anno dispari, il sindaco invita, con apposito manifesto, tutti coloro che sono in possesso dei requisiti previsti (1) e non si trovano nelle condizioni di incompatibilità (2) con l’ufficio a chiedere, entro il mese di luglio, l’iscrizione negli elenchi integrativi dei giudici popolari di Corte di assise o di Corte di assise di appello. (art. 21)
Entro il mese di agosto dello stesso anno, la Commissione Comunale per la formazione degli elenchi dei giudici popolari forma due elenchi nei quali, oltre ad inserire chi ha fatto domanda, iscrive d’ufficio tutti coloro che risultano in possesso dei requisiti previsti dalla legge e non si trovino nelle condizioni di incompatibilità (2). 
L’ ufficio di giudice popolare è obbligatorio ( art. 11) e viene assunto e svolto secondo quanto previsto dagli artt. da 26 a 36

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(1)Requisiti per l'iscrizione ( art. 9 e 10):
A) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
B) buona condotta morale;
C) età non inferiore ai 30 e non superiore ai 65 anni.

Sono interessati all’aggiornamento i residenti nel Comune che nel bimestre di riferimento compiono i 30 anni d’ età.

D) titolo finale di studi: scuola media di primo grado per la Corte d’ Assise;
     titolo finale di studi : scuola media di secondo grado per la Corte d’ Appello .

(2)Condizioni di incompatibilità( art. 12)
Non possono assumere l'ufficio di giudice popolare:
A) i magistrati e, in generale, i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
B) gli appartenenti alle forze armate dello stato ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipende dallo stato in attività di servizio;
C) i ministri di qualsiasi culto e i religiosi di ogni ordine e congregazione.

Richiesta copie liste elettorali

Ai sensi dell’art. 177, comma quinto, del D. lgs n. 196/2003, le liste elettorali possono essere rilasciate in copia per finalità di applicazione della disciplina in materia di elettorato attivo e passivo, di studio, di ricerca statistica, scientifica o storica, o carattere socio-assistenziale o per il perseguimento di un interesse collettivo o diffuso.

 

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