Art. 15 Legge 183/2011 – Norme in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive
 

L’art. 15 comma 1 della Legge 12 novembre 2011, n. 183 ha introdotto delle modifiche al D.P.R. 445/2000 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive, che sono entrate in vigore il 1° gennaio 2012.
Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quello con l’utenza non possono richiedere atti o certificati contenenti informazioni già in possesso della P.A.
In particolare le certificazioni rilasciate dalle P.A. in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati; nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi, i certificati sono sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione o dall’atto di notorietà.
Pertanto, a partire dal 1° gennaio 2012, le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più accettare né richiedere tali certificazioni.
Sui certificati rilasciati sarà apposta, pena la nullità, la dicitura “il presente certificato non può essere prodotto agli organo della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

 

Ecco i concetti basilari relativi all'autocertificazione.

 
L’AUTOCERTIFICAZIONE
LA SEMPLIFICAZIONE AMMINISTRATIVA
Con il D.P.R. 28 dicembre 2000 n° 445 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" giunge a compimento il processo di semplificazione nei rapporti fra il cittadino e la pubblica amministrazione iniziato nel 1997 con le leggi Bassanini.
I cittadini possono ora avviare le pratiche che li riguardano presso le pubbliche amministrazioni senza necessità di presentare certificati e pagare marche da bollo, con la conseguenza che i procedimenti risultano meno dispendiosi in termini di tempo e denaro.
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di servizi pubblici, infatti, in base all'art. 43 del Testo Unico, non possono più richiedere ai cittadini:
- la presentazione dei certificati, in tutti quei casi per cui è ammessa l'autocertificazione;
- la presentazione di documenti riguardanti stati, fatti e qualità personali che esse stesse sono tenute a certificare o che comunque sono in loro possesso.
Sostanzialmente i cittadini, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i privati che viconsentono, possono avvalersi di due strumenti:
- la dichiarazione sostitutiva di certificazione (autocertificazione);
- la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà

 
DOVE SI POSSONO PRESENTARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno l’obbligo di accettare le dichiarazioni sostitutive prodotte dai cittadini, riservandosi la possibilità di controllo e verifica in caso di sussistenza di ragionevoli dubbi sulla veridicità del loro contenuto, ovvero ad acquisire d'ufficio, previa indicazione da parte dell'interessato, i dati e le informazioni necessarie presso l'amministrazione competente.
I privati hanno facoltà di accettarla.
 
CHI PUO’ USARE LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
A norma dell’art. 3 del DPR. 445/2000 le disposizioni del Testo Unico sulla Documentazione Amministrativa si applicano ai cittadini italiani e dell’Unione Europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni , agli enti, alle associazioni e ai comitati con sede in Italia o in uno dei Paesi dell’Unione Europea.
 
I CITTADINI STRANIERI
I cittadini non appartenenti all’Unione Europea possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazione limitatamente agli stati, qualità personali, e fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve disposizioni legislative o regolamentari in materia di immigrazione e condizione dello straniero.
 
I GESTORI DI PUBBLICI SERVIZI
Le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi (Enel , Società per la distribuzione del gas, ecc)hanno l’obbligo di accettare l’autocertificazione.
La mancata accettazione dell’autocertificazione da parte degli stessi costituisce violazione dei doveri d’ufficio.
 
I CONTROLLI
E’ onere della pubblica amministrazione effettuare controlli , anche a campione, sulle autocertificazioni rese dai cittadini.
 
I MINORI
La dichiarazione nell’interesse dei figli minori è resa dal genitore o dal tutore.
 
CHI NON PUO’ FIRMARE
La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell’identità del dichiarante.
 
CHI SI TROVA IN UNA SITUAZIONE DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni fiscali.
 
CERTIFICATI SOSTITUIBILI CON LE DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE
Non possono più essere chiesti i certificati relativi a:
ø Data e luogo di nascita;
ø Residenza;
ø Cittadinanza;
ø Godimento dei diritti civili e politici;
ø Stato di celibe,coniugato,vedovo o stato libero;
ø Stato di famiglia;
ø Esistenza in vita;
ø Nascita del figlio, decesso del coniuge, dell’ascendente o discendente;
ø Iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
ø Appartenenza ad ordini professionali;
ø Titolo di studio, esami sostenuti;
ø Qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
ø Situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
ø Assolvimento di specifici obblighi contributivi con l’indicazione dell’ammontare corrisposto;
ø Possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell’archivio dell’anagrafe tributaria;
ø Stato di disoccupazione;
ø Qualità di pensionato e categoria di pensione;
ø Qualità di studente;
ø Qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
ø Iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
ø Tutte le situazioni relative all’adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelli attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
ø Di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
ø Di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
ø Qualità di vivenza a carico;
ø Tutti i dati a diretta conoscenza dell’interessato contenuti nei registri dello stato civile;
ø Di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato;

Queste dichiarazioni sostituiscono a tutti gli effetti i certificati, sono in carta semplice e non necessitano dell'autenticazione della firma.
Le amministrazioni e i gestori di servizi pubblici hanno il divieto di richiedere certificati; i cittadini, invece, possono continuare a richiederli e le amministrazioni sono tenute a rilasciarli.
 
CERTIFICATI NON SOSTITUIBILI
L’auto certificazione non può in ogni caso sostituire i sottoelencati documenti:
ø certificati medici, sanitari, veterinari
ø certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
ø brevetti e marchi
 
AUTOCERTIFICAZIONE PER ESIBIZIONE DI DOCUMENTO
L'esibizione del documento di riconoscimento, per i dati in esso contenuti (nascita, residenza, cittadinanza, stato civile e codice fiscale, quando sarà presente nella carta di identità elettronica) ha lo stesso valore probatorio dei corrispondenti certificati.
 
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
L’art. 47 del Testo Unico sulla documentazione amministrativa prevede che fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli altri stati , qualità personali o fatti non compresi nei casi di autocertificazione di cui all’art. 46, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
Il dichiarante può rendere nel proprio interesse anche dichiarazioni relativamente a stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
 
COME SI PRESENTA LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DALL’ATTO DI NOTORIETA’
La sottoscrizione della dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà non deve essere autenticata.
E’ sufficiente:
ø sottoscriverla in presenza di un dipendente addetto;
ø inviare la dichiarazione firmata, unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità del sottoscrittore.
 
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PRODOTTA AI PRIVATI
E’ necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco, se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà è presentata a privati.
 
LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA’ PER LA RISCOSSIONE DA PARTE DI TERZI DI BENEFICI ECONOMICI
E’ necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco se la dichiarazione è presentata agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici.


Le amministrazioni pubbliche ed i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d’ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47, nonché tutti i dati e documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall’interessato.
L’elenco di cui al D.P.R. n. 642/1972 riporta i casi in cui i certificati sono esenti dal bollo. Tale elenco va coordinato con la recente normativa sopra riportata secondo cui i certificati non vanno prodotti alle Pubbliche Amministrazioni o ai privati gestori di pubblici servizi.
Il mancato pagamento dell’imposta di bollo, quando dovuta per legge, da luogo al pagamento, da parte del trasgressore, dell’imposta di bollo evasa e di eventuali sanzioni amministrative (art. 22 del d.p.r. 26 ottobre 1972, n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni).
 
                                                           ELENCO ESENZIONI
  • Abbonamenti di viaggio ( art. 24 Tab. B)
  • Accesso - istanza per esercitare diritto (art. 25 L.241 del 07/08/1990/art. 3 D.P.R. n. 352 del 27/06/1992
  • Accertamento e riscossione tributi (art. 5 tab. B)
  • Accordi internazionali (art. 41 D.P.R. 601 del 29/09/1973)
  • Acquisizione d’ufficio di atti e documenti (art. 16 tab. B)
  • Acquisto terreni (art. 21 bis tab. B)
  • Adozione e affidamento (art. 13 tab. B e art. 82 L. 04/05/1983, n. 184)
  • Affidamento minori (art. 13 tab. B e art. 82 L. 04/05/1983, n. 184)
  • Agricoltura – risarcimento danni per calamità, contributi CEE (art. 21 bis tab. B)
  • A.I.M.A. – contributi (art. 21 tab. B)
  • Aiuti comunitari e nazionali settore agricolo (art. 21 bis tab. B)
  • Ammissione istituti di beneficenza (art. 8 Tab. B)
  • Arrotondamento piccola proprietà contadina (art. 21 bis tab. B)
  • Asili nido – ammissione e frequenza (art. 11 tab. B)
  • Assegni familiari (art. 9 tab. B)
  • Assegno di guerra (art. 126 D.P.R. 23/12/1978, n. 915)
  • Assicurazioni sociali obbligatorie (art. 9 tab. B)
  • Assistenza sanitaria nazionale (art. 9 tab. B)
  • Assunzioni (art. 19 L. 18/02/1999, n. 28)
  • Atto costituzione e attività volontariato (art. 8 L. 226/91)
  • Attività tributaria – copie conformi di atti (art. 19 L. 18/02/199, n. 28)
  • A.U.S.L. (art. 9 tab. B)
  • Autenticazione copie – pubblici concorsi e assunzioni (art.19 L. 18/02/1999, n. 28)
  • Autorizzazioni giudice tutelare (art. 13 tab. B)
  • Avversità atmosferiche (art. 21 bis tab. B)
  • Azione penale – esercizio (art. 3 tab. B)
  • Banche – ricevute, quietanze e documenti di accredito o addebito ((art. 33 l. 23/12/2000, N. 338)
  • Beneficenza (art. 8 tab. B)
  • Biglietti di viaggio (art. 11 tab. B)
  • Borse di studio (art. 11 tab. B)
  • Buoni libro (art. 11 tab. B)
  • Buonuscita (art. 9 tab. B)
  • Calamità naturali (art. 21 bis tab. B)
  • Cambiamento nome e cognome, ridicolo, vergognoso o rilevante origine naturale – domande ed atti (art. 93 D.P.R. 03/11/2000, n. 396
  • Carta d’identità (art. 3 tab. B)
  • Carta di soggiorno – Atti e certificati cittadini U.E. (art. 5 comma 7 D.P.R. 18/01/2002 n. 54)
  • Cartelle cliniche – copie conformi (art. 7 L. 29/12/1990, art. 405)
  • Casellario giudiziario – istanza per ottenere il certificato (art. 14 tab. B)
  • Catasto – copie conformi di atti per revisione generale (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
  • Certificato di nascita con fotografia – uso espatrio (art. 18 tab. B)
  • Codice fiscale  - attribuzione, modifica o rettifica (art. 5 tab. B)
  • Comunicazione di morte (art. 17 tab. B)
  • Comunicazione di nascita (art. 17 tab. B)
  • Comunicazione di rinvenimento di bambini abbandonati (art. 17 tab. B)
  • Concorsi (art. 1 L. 23/08/1988, n. 370)
  • Conduzione ciclomotore
  • Contratti di lavoro e d’impiego (art. 25 tab. B)
  • Contributi assistenziali e previdenziale (art. 9 tab. B)
  • Contributi agricoli (art. 16 L. 09/05/1975, n. 153)
  • Controversie in materia previdenza e assistenza obbligatoria (art. 12 tab. B)
  • Convenzioni matrimoniali – documenti da presentare al notaio ( art. 7 L. 29/12/1990, n. 405)
  • Cooperative edilizie (L. 29/10/1993 n. 427)
  • Copie conformi di atti – pubblici concorsi ed assunzioni (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
  • Cremazioni – dichiarazione di volontà (art. 79 D.P.R. 10/09/1990 n. 405
  • Danni di Guerra – liquidazione indennizzi (art. 12 L. 22/10/1981, . 593)
  • Debito pubblico – operazioni (art. 7 tab. B)
  • Denunce e azioni legali (art. 3 tab. B)
  • Denuncia inizio attività (Risoluz. Finanze n. 109/E del 05/07/2001)
  • Denuncia di smarrimento (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
  • Denuncia di successione (art. 5 tab. B)
  • Dichiarazioni sostitutive (art. 37 D.P.R. 28/12/2000 n. 445
  • Diritto di accesso – istanza e rilascio copia informe (art. 25 L. 07/08/1990 n. 241 e art. 3 D.P.R. 27/06/1992 n. 352)
  • Disoccupazione (art. 9 tab. B)
  • Dispensa leva militare (art. 2 tab. B)
  • Divorzio (art. 19 L. 06/03/1987 n. 74)
  • Documenti assunzione e concorsi (art. 19 L. 18/02/1999 n. 28)
  • Documenti equipollenti carta d’identità (art. 18 tab. B)
  • Documenti espatrio e certificati occorrenti – ragioni di lavoro in Paesi U.E. (art. 13 D.P.R. 18/01/2002 n. 54)
  • Documenti in copia o estratto – interesse dello Stato (art. 4 tab. B)
  • Dogana – documentazione occorrente (art. 15 tab. B)
  • Duplicati di atti e documenti – emesso per smarrimento (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
  • Elettorale – esercizio diritti e tutela (art. 1 tab. B)
  • Equo canone – atti relativi a controversie (art. 12 tab. B)
  • Esonero leva militare (art. 2 tab. B)
  • Esonero tasse scolastiche (art. 11 tab. B)
  • Espatrio a scopo di lavoro (art. 18 tab. B)
  • Espropriazione per pubblica utilità (art. 22 tab. B)
  • Fideiussioni e garanzie sussidiarie (art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
  • Fisco (art. 5 tab. B)
  • Fondi rustici – contratti di locazione (art. 25 tab. B)
  • Foto legalizzata – per rilascio documenti personali (art. 34 D.P.R. 28/12/2000 n. 445)
  • Giudice del lavoro (art. 10 legge 11/08/1973 n. 533)
  • Giudici popolari (art. 2 tab. B)
  • Giustizia penale (art. 3 tab. B)
  • Gratuito patrocinio legale (art. 3 tab. B)
  • Igiene pubblica e profilassi – accertamenti (art. 1 tab. B)
  • Immobili – atti relativi all’ esproprio per pubblica utilità (art. 22 tab. B)
  • Imposte e tasse (art. 5 tab. B)
  • INAIL – indenità e rendite (D.P.R. 30/06/1965 n. 1124)
  • Incremento della produzione bovina e ovina ( art. 21 bis tab. B e art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
  • Indennità di buonuscita (art. 9 tab. B)
  • Indennità cessazione attività agricola (art. 21 bis tab. B)
  • Indennità di fine rapporto (art. 9 tab. B)
  • Indennità per danni di guerra (art. 12 L. 22/10/1981 n. 593)
  • Indigenti (art. 8 tab. B)
  • Infortuni e INPS (art. 9 tab. B)
  • Insegnamento religioso – esonero (art. 11 tab. B)
  • Insegnanti – istanze di trasferimento (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
  • Integrazioni in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
  • Interdetti – atti di tutela (art. 13 tab. B)
  • Interesse dello Stato (art. 4 tab. B)
  • Interventi per calamità naturali (art. 2 tab. B)
  • Invalidi (art. 33 L. 23/12/2000 n. 388)
  • IRPEF (art. 3 tab. B)
  • Istanze – richieste atti esenti da imposta di bollo (art. 14 tab. B)
  • Istanze partecipazione concorsi (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
  • Istituti di beneficenza (art. 8 tab. B)
  • Istituzioni nuovi Comuni – aggiornamento residenza (art. 16 L. 24/12/1993 n. 537)
  • Lavoro – controversie (art. 12 tab. B)
  • Legalizzazione foto (art. 334 D.P.R. 445/2000)
  • Leva militare (art. 2 tab. B)
  • Libretto di lavoro (art. 9 tab. B e art. 12 L. 10/01/1935 n. 112)
  • Libretto internazionale di famiglia (art. 6 D.M. 18/10/1978)
  • Libretto postale di risparmio (art. 7 tab. B)
  • Liquidazione e pagamento pensioni dirette e o riversibilità INPS (art. 9 tab. B)
  • Liquidazione pensioni di guerra (art. 126 D.P.R. 23/12/1978 n. 915)
  • Liste di collocamento (art. 9 tab. B)
  • Locazione immobili – atti relativi a controversie in materia di fitti (art. 57 L. 27/07/1978)
  • Matrimonio – certificato di eseguite pubblicazioni (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
  • Matrimonio concordatario (artt. 4 e 16  tab. B)
  • Matrimonio per delega (art. 17 tab. B)
  • Mensa scolastica (art. 11 tab. B)
  • Ministri di culto – rilascio passaporti e documentazione (art. 18 tab. B)
  • Minori – atti di tutela (art. 13 tab. B)
  • Morte presunta (art. 4 tab. B)
  • Mutui agevolati – agricoltura CEE (art. 16 L. 09/05/1975 n. 153)
  • ONLUS – istanze, documenti e copie (art. 17 D.L. 04/12/1997 n. 460)
  • Partita IVA – attribuzione e modifica (art. 5 tab. B)
  • Passaporti ordinari (art. 18 tab. B)
  • Pensioni – dirette e di riversibilità (art. 9 tab. B)
  • Pensioni di Guerra (art. 128 D.P.R. 23/12/1978 n. 915)
  • Perfezionamento pratiche di divorzio (art. 19 L. 74/87)
  • Permesso di seppellimento (art. 16 tab. B)
  • Persone non abbienti (art. 8 tab. B)
  • Petizioni organi legislativi (art. 1 tab. B)
  • Poste (art. 33 L. 23/12/2000 n. 388)
  • Premi in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
  • Presalario (art. 11 tab. B)
  • Prestiti agrari di esercizio (art. 21 bis tab. B)
  • Prestiti INPDAP (art. 9 tab. B)
  • Procedimenti giudiziari (L. 10/05/2002 n.91)
  • Procedimenti penali – istanze e denunce di parte (art. 3 tab. B)
  • Pronto interventi in agricoltura (art. 5 tab. B)
  • Provvedimenti di Pubblica Sicurezza (art. 3 tab. B)
  • Provvedimenti disciplinari (art. 3 tab. B)
  • Provvedimenti penali (art. 3 tab. B)
  • Pubblicità (art. 5 tab. B)
  • Pubblico impiego – controversie (art. 12 tab. B)
  • Puerperio (art. 29 L. 30/12/1971 n. 1204)
  • Qualificazione professionale lavoratori agricoli (art. 21 bis tab. B)
  • Quote aggiunta di famiglia (art. 9 tab. B)
  • Referendum (art. 1 tab. B)
  • Residenza – aggiornamento su documenti a seguito di cambio della toponomastica o numero civico (art. 16 L. 264/02/1993 n. 537)
  • Rettificazione atti di stato civile (L. 10/05/2002 n. 91)
  • Riabilitazione (art. 3 tab. B)
  • Richiesta di pubblicazioni matrimonio cattolico (art. 17 tab. B)
  • Richiesta d’ufficio (art. 16 tab. B e art. 18 L. 07/08/1990 n. 241)
  • Ricongiunzione servizi (art. 9 tab. B)
  • Riconoscimento figli naturali – persone non abbienti (art. 13 tab. B)
  • Riconoscimento servizi pre-ruolo (art. 9 tab. B)
  • Ricostruzione atti di stato civile (art. 4 tab. B)
  • Rimborsi – pagamento tributo (art. 5 tab. B)
  • Risarcimento danni agricoli (art. 21 bis tab. B)
  • Scuola materna – ammissione e frequenza (art. 11 tab. B)
  • Scuola obbligatoria – ammissione di frequenza (art. 11 tab. B)
  • Scuola secondaria di secondo grado – ammissione e frequenza (art. 7 L. 29/12/1990 n. 405)
  • Separazione legale (sentenza Corte costituzionale 29/12/1999 n. 154)
  • Servitù militari – atti nell’interesse dello Stato (art. 20 L. 24/12/1976 n. 898)
  • Sgravio fiscale (art. 5 tab. B)
  • Smarrimento atti e documenti – emissione duplicato (art. 7 29/12/1990 n. 405)
  • Società sportive (art. 8 bis tab. B)
  • Sovvenzioni pronto intervento in agricoltura (art. 21 bis tab. B)
  • Sport – certificati anagrafici (art. 33 comma 4 L. 23/12/2000 n. 388)
  • Stranieri – ricorso diniego ricongiungimento (art. 28 L. 06/03/1998 n. 40)
  • Successione (art. 5 tab. B)
  • Sussidi per indigenti (art. 8 tab. B)
  • Tasse (art. 5 tab. B)
  • Tasse scolastiche – esonero (art. 11 tab. B)
  • Ticket sanitario (art. 9 tab. B)
  • Titoli di debito pubblico (art. 7 tab. B)
  • Trasferimento personale docente – documentazione a corredo dell’istanza (art. 1 L. 23/08/1988 n. 370)
  • Trasferimento terreni (art. 21 tab. B)
  • Trasporto alunni (art. 11 tab. B)
  • Trasporto Persone (art. 24 tab. B)
  • Tributi (art. 5 tab. B)
  • Tutela minori ed interdetti (art. 13 tab. B)
  • Ufficio del Lavoro (art. 9 tab. B)
  • UMA – iscrizione macchine agricole e passaggio di proprietà (art. 12 tab. B)
  • Variazione toponomastica sul permesso di guida
  • Vitalizio (art. 8 tab. B)
  • Volontariato – atti connessi allo svolgimento dell’attività (art. 8 L. 11/08/1991 n. 266)
  • Voltura catastale per successione (art. 5 tab. B). 
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