COMUNE DI VILLA VERDE
Orovincia di Oristano
PIANO URBANISTICO COMUNALE
REGOLAMENTO EDILIZIO
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
CAPO I
NORME PRELIMINARI
ART. 1
CONTENUTO E LIMITI DEL REGOLAMENTO EDILIZIO
Tutte le opere edilizie e di urbanizzazione, già costruite o da costruire nel territorio comunale da parte di chiunque, sono soggette alle norme e alle prescrizioni contenute nel presente Regolamento, nelle cartografie e nelle norme costituenti lo strumento urbanistico vigente.
ART. 2
RICHIAMO A DISPOSIZIONI GENERALI DI LEGGE
Disponendo l'art. 871 del Codice Civile che "le regole da osservarsi nelle costruzioni sono stabilite dalla legge speciale e dai Regolamenti Edilizi Comunali", per quanto non specificatamente indicato nel presente Regolamento si intendono applicabili le vigenti disposizioni legislative e regolamentari, generali e speciali in materia di urbanistica, edilizia, igiene, istruzione e tutela del patrimonio paesistico e monumentale.
CAPO II
COMMISSIONE EDILIZIA
ART. 3
ATTRIBUZIONI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione Edilizia (C.E.) è un organo consultivo che deve necessariamente essere sentito ai fini del rilascio della concessione edilizia o dell’autorizzazione e su quanto altro essa debba esprimere parere.
a) su tutte le questioni di carattere urbanistico ed edilizio riguardanti il territorio comunale;
b) sui progetti delle opere soggette a concessione di cui all'art. 8 e autorizzazione di cui all'art. 18;
c) sugli strumenti urbanistici e sui piani di lottizzazione;
d) in via preliminare, sui progetti preliminari di massima relativi ad opere di particolare importanza;
e) su tutte la questioni che l’Amministrazione Comunale ritenga di sottoporre alla C.E.;
f) sull’interpretazione, sull’applicazione e sulle eventuali modifiche da apportare al presente Regolamento;
Il voto della C.E. è consultivo e non costituisce presunzione dall’emissione della concessione o autorizzazione edilizia, che è riservata esclusivamente al Capo Ufficio Tecnico Comunale.
Nel caso di parere negativo, la C.E. dovrà motivare lo stesso in modo chiaro, citando gli articoli delle Norme di Attuazione, del Regolamento Edilizio o di leggi in genere non rispettate.
ART. 4
COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione edilizia risulta composta da:
a) il Sindaco o in sua assenza un suo delegato che la presiede;
b) un Membro della Giunta Comunale designato dalla stessa;
c) il Capo Ufficio Tecnico Comunale;
d) l’Ufficiale Sanitario;
e) un Ingegnere o un Architetto
f) due Consiglieri comunali, uno della maggioranza ed uno della minoranza;
g) due cittadini qualificati nel settore dell’edilizia.
I Commissari di cui alle lettere a), b), c) e d) sono membri di diritto, mentre quelli alle lettere e), f) e g) sono membri elettivi.
I Commissari di cui alle lettere b), e), g), debbono essere nominati dalla Giunta Minicipale, mentre i Commissari di cui alla lettera f) devono essere nominati dal Consiglio Comunale.
I Commissari nominati dal Consiglio Comunale durano in carica per la durata dello stesso Consiglio Comunale e sono rieleggibili; saranno considerati dimissionari se assenti per tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, in tal caso non potranno essere rieletti consecutivamente.
In caso di scioglimento anticipato del Consiglio Comunale, la Commissione dura fino alla nomina della nuova.
La C.E. può inoltre essere integrata, a seconda dei problemi da trattare e nei casi in cui l’Amministrazione lo riterrà necessario, da uno o più esperti in materia le cui figure professionali non risultino già presenti nella Commissione; tali esperti, nominati dalla G.M. fin dalla costituzione della C.E., quando richiesto, presenzieranno alle adunanze senza diritto di voto.
Ai sensi dell’art. 11 della L.R. 32/91, per l’esame di opere di particolare complessità , il Sindaco può invitare a presenziare alle sedute della C.E. un esperto in materia di abolizione delle barriere architettoniche scelto in una terna di nominativi designati dalle associazioni dei disabili.
Ai sensi dell’art. 11 del D.L. 115/1974, convertito in legge e modificato con la legge 27 Giugno 1974. numero 257, per i pareri sui progetti di edilizia residenziale a totale carico dello Stato o della Regione, o comunque fruenti di contributo statale o regionale, la Commissione Edilizia è integrata dai competenti sovrintendenti ai monumenti ed alle antichità, o da loro rappresentanti. nei casi in cui le norme prescrivano il loro parere, nonchè dal competente comandante dei Vigili del fuoco o da un suo rappresentante. Il parere della Commissione così integrata sostituisce tutti i pareri ed i nulla osta richiesti ai fini del rilascio della Concessione o dell’Autorizzazione.
ART. 5
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA
La Commissione si riunisce di norma una volta al mese, su convocazione del Sindaco o del suo delegato.
Le adunanze sono valide quando intervengano almeno la metà più uno dei commissari.
I pareri saranno resi a maggioranza assoluta di voti; in caso di parità, prevale il voto del Sindaco o del suo delegato.
I progetti, e gli atti in genere sottoposti all’esame della C.E., dovranno essere sempre accompagnati da apposita istruttoria del responsabile del procedimento.
Il Presidente può designare tra i commissari i relatori dei singoli progetti.
I componenti della C.E. non potranno presenziare all'esame e alla discussione dei progetti da essi stessi elaborati, o in cui siano comunque interessati, a meno che non siano invitati per fornire chiarimenti; e non potranno comunque assistere alla votazione.
L'osservanza di tale prescrizione deve essere annotata nel verbale.
Le funzioni di Segretario della C.E. saranno disimpegnate dal Segretario Comunale o da altro impiegato del Comune all'uopo delegato, per redigere e controfirmare i verbali delle adunanze, che dovranno essere anche firmati dal Presidente e dai Commissari.
I verbali delle adunanze della C.E. saranno redatti dal segretario in apposito registro con pagine numerate e firmate dal Sindaco.
Su tale registro il segretario provvederà ad annotare il parere espresso dalla C.E.
Il segretario provvederà ad annotare nella domanda il parere espresso dalla C.E. riguardo al progetto esaminato e ad apporre sui relativi disegni ed elaborati in genere la dicitura ‘’Esaminato dalla Commissione Edilizia in seduta n°..... del .............., con parere ....................’’, e deve inoltre provvedere a far firmare le domande e far vistare gli elaborati esaminati dal Presidente della C.E. e da almeno uno dei Commissari.
CAPO III
CONCESSIONE AD EDIFICARE
ART. 6
LAVORI ESEGUIBILI SENZA CONCESSIONE -
AUTORIZZAZIONE - DENUNCIA DI INIZIO DI ATTIVITÀ
Non sono soggette a concessione (art. 8) né ad autorizzazione né a denuncia di inizio attività (D.I.A.) (art. 18) le opere di manutenzione ordinaria e le opere che non comportano trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio, come sottoindicato:
1) demolizione e costruzione di pavimenti interni;
2) coloriture e decorazioni interne o, in genere opere di manutenzione interna che non comportano variazione alcuna della disposizione dei locali;
3) spurgo, sostituzione e restauro di doccionate, fogne interne, fognoli, pozzetti, fosse settiche o biologiche esistenti, impianti elettrici;
4) risanamento o ripristino di manti di copertura esistenti, senza modifiche strutturali o di volume;
5) opere per l’adattamento e l’arredo di aree di pertinenza di edifici esistenti;
6) l’apposizione di tende su superfici esistenti;
7) i manufatti occorrenti per l’installazione dei cantieri temporanei finalizzati alla esecuzione di lavori da realizzare legittimamente.
ART. 7
LAVORI ESEGUIBILI D'URGENZA
Potranno essere eseguite senza domanda preventiva le sole opere provvisionali di assoluta urgenza indispensabili per evitare imminenti pericoli e danni, fermo restando l'obbligo per il proprietario di darne immediata comunicazione al Sindaco e di presentare sollecitamente la domanda di concessione di cui all’art. 8 o di denuncia di attività o di autorizzazione di cui all’art. 18.
ART. 8
OPERE SOGGETTE A CONCESSIONE EDIFICATORIA
Sono soggette a concessione edificatoria tutte le opere che comportino trasformazione urbanistica ed edilizia nell’ambito del territorio comunale, ed in particolare le seguenti opere:
a) nuova costruzione, ampliamento, riduzione, modifica, trasformazione strutturale ed estetica, rico
b) struzione totale o parziale di fabbricati;
c) opere di urbanizzazione primaria;
d) apertura di cave o discariche;
e) scavi, rinterri e modifiche al suolo non finalizzate ad attività edilizia, opere e costruzioni sotterranee;
f) collocamento, rimozione , modifica di monumenti, lapidi, statue o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico;
g) chioschi, distributori di carburante e simili, punti di ristoro;
h) le costruzioni funerarie;
Può essere richiesta concessione anche per le opere su cui potrebbe essere esercitata la facoltà di denuncia attività (ai sensi dell’art, 2, commi da 60 a 62 della L. 23.12.1996, n° 662) come disciplinata al successivo art. 18.
ART. 9
DOMANDA DI CONCESSIONE
La domanda di concessione per eseguire i lavori di cui al precedente art. 8, redatta in carta legale o su apposito modulo bollato e firmata dal proprietario dell'area o del fabbricato o da un suo rappresentante autorizzato o da chi abbia titolo per richiederla, e dal progettista iscritto ad apposito albo professionale, deve essere indirizzata al Sindaco.
Nella domanda devono risultare esplicitamente:
a) le generalità complete, compreso il codice fiscale, sia del proprietario che del suo rappresentante autorizzato (ove esista) o di chi abbia titolo a richiedere la concessione, sia del progettista iscritto ad apposito ordine o albo professionale;
b) l’impegno del proprietario o di chi abbia titolo a richiedere la concessione, di osservare le norme del presente Regolamento Edilizio, quelle dello strumento urbanistico vigente e delle altre leggi vigenti in materia ;
c) l’impegno da parte del concessionario di comunicare, prima dell’inizio dei lavori, il nominativo del Direttore dei lavori e del Costruttore, e di denunciare entro gli 8 (otto) giorni successivi eventuali cambiamenti, sotto pena della decadenza della concessione in caso di inadempienza. Progettista, Direttore dei lavori e Costruttore, nell’ambito delle competenze stabilite dalla legge, devono essere iscritti in Ordini o Albi Professionali della Repubblica;
d) asseverazione del progettista sulla conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico sanitarie.
ART. 10
DOCUMENTAZIONE E CORREDO DELLA DOMANDA DI CONCESSIONE
Progetto e allegati.
Per le opere edilizie, a corredo della domanda è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati in triplice copia:
a) Certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari in data non anteriore a 6 (sei) mesi, dal quale risulti la piena disponibilità dell’immobile, o documento comprovante il titolo per richiedere la concessione (entrambi in fotocopia purché copia conforme all’originale);
b) planimetria della località stralciata dallo strumento urbanistico vigente, nella scala definita, estesa per un raggio di almeno mt. 50, con riportata la precisa ubicazione dell’opera e la zona dello strumento urbanistico; per le zone esterne al centro abitato corografia della zona interessata;
c) planimetria catastale della località in scala 1:1000 o 1:2000, estesa per un raggio di almeno 50 mt, da cui risultino gli estremi catastali dell'immobile;
d) planimetria di stato di consistenza e di misurazione in scala adeguata e debitamente quotata, con evidenziazione delle difformità dalla situazione catastale con opportune retinature;
e) planimetria del lotto in scala 1:200, in cui risulti con apposita retinatura:
- lo stabile oggetto della concessione, le sue dimensioni esterne e distanze dai confini e da altri fabbricati esistenti nel lotto stesso, con l'indicazione di quelli da demolire e non (se ed in quanto necessario);
- l'ubicazione degli edifici nei lotti circostanti rispetto al lotto interessato ed all'immobile oggetto della concessione, indicando l'altezza di ognuno di essi; dovrà indicarsi, altresì, la distanza fra i fabbricati circostanti e i fabbricati ed i confini dell’immobile oggetto di intervento;
- lo schema di smaltimento delle acque nere e bianche, con l'ubicazione planimetrica delle reti e bacini di chiarificazione; lo schema del rifornimento dell’acqua potabile;
- lo spazio riservato ai parcheggi in ragione di mq. 1 per ogni 10 mc.;
- la sistemazione prevista per le opere di giardinaggio;
- le recinzioni;
- le eventuali rampe di accesso a locali seminterrati
Sempre relativamente al lotto interessato, dovranno riportarsi i seguenti dati:
- dimensione planimetrica e superfici;
- superficie coperta prima dell'intervento e/o dopo;
- volume esistente e/o da realizzare;
- larghezza della strada di accesso e adiacenti;
f) le piante di ogni piano e della copertura, con indicazione delle sovrastrutture (volumi tecnici); sezioni verticali nel numero necessario per il calcolo del volume da edificare, ed almeno una quotata in corrispondenza dell'edificio nella direzione della linea di massima pendenza del terreno, con l'indicazione dell'andamento di quest'ultimo prima e dopo la prevista sistemazione, il tutto in scala non inferiore a 1:100; prospetti delle facciate libere con indicazione parziale della sagome delle costruzioni adiacenti nel caso di edifici in aderenza, per fabbricati a tipologia isolata devono essere riportati i prospetti laterali di cui esso è costituito; ogni disegno deve essere quotato nelle principali dimensioni, devono essere indicati i lati interni ed esterni delle piante, gli spessori dei muri, le dimensioni degli infissi sia interni che esterni, le altezze dei singoli piani e delle strutture di interpiano e quelle totali dell’edificio. Nel caso di divergenza fra quote e dimensioni grafiche faranno fede le quote numeriche;
g) le piante di tutti i corpi di fabbrica e di tutti i piani corredate da:
- calcolo analitico di verifica del rapporto di superficie finestrale/superficie pavimento dei singoli vani;
- calcolo analitico della superficie utile abitabile (Su) e superficie non residenziale (Snr).
h) prospetto sezione in scala non inferiore a 1:20 di una parte dell'edificio prospettante su spazi pubblici, con l'indicazione dei materiali e dei colori da adottare;
i) particolare costruttivo delle recinzioni prospettanti su spazi pubblici con l'indicazione dei materiali da adottare, in scala non inferiore a 1:20.
l) documentazione relativa all’applicazione della L. 2 Febbraio 1974, n° 64 e D.M.LL.PP. 11 Marzo 1988 ( Relazione geotecnica e geologica), conforme alle prescrizioni di cui alle circolari del Ministero LL.PP. n° 30483 del 24.09.1988 e n° 218/4/3 del 09.01.1996;
m) relazione ed elaborati grafici contenenti la descrizione delle soluzioni progettuali e delle opere previste per l’eliminazione delle barriere architettoniche, degli accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici e dei materiali previsti a tale scopo, nonché del grado di accessibilità e delle soluzioni previste per garantire l’adeguamento dell’edificio, come disposto dall’art. 10, comma 2 del D.M. LL.PP. N° 236/89 e nell’art. 24, commi 1 e 2, della Legge n° 104/92. La relazione deve essere accompagnata, come prescritto nell’art. 1, comma 4, della Legge n° 13/89, dalla dichiarazione di conformità degli elaborati progettuali alle disposizioni di detta legge.
n) tabelle metriche e parametriche;
o) modello di rilevamento ISTAT, completamente compilato;
E se ed in quanto necessario in base a leggi e regolamenti vigenti;
p) documentazione fotografica;
q) computo metrico estimativo atto a determinare il costo documentato di costruzione ai sensi dell’ art. 6 della L. n° 10/77;
r) documentazione fotografica di tutti i prospetti visibili da spazi pubblici e privati unitamente a particolari grafici o fotografici degli elementi architettonici e degli elementi costruttivi esistenti;
s) progetto dell’impianto elettrico ai sensi della L. n° 46/90 e successive modificazioni ed integrazioni e D.P.R. n° 447 del 06.12.1991;
t) progetto dell’impianto di riscaldamento ai sensi della L. n° 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
u) nulla osta Assessorato Regionale P.I.- Beni Culturali - Informazioni - Spettacolo e Sport, ai sensi della L. n° 1497/1939 e alla successive modificazioni fino alla L. n° 586/66;
v) nulla osta Assessorato Regionale Difesa Ambiente ai sensi della L. n° 431/85 e della L.R. n° 31/89, e successive modificazioni ed integrazioni;
z) nulla osta VV.FF. ai sensi della vigenti disposizioni in materia di prevenzioni degli incendi;
w) piano di lavoro per lo smaltimento dell’amianto, giusto quanto previsto nell’art. 34 della L. 04.12.1993, n° 493;
L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere altri elaborati (particolari costruttivi o decorativi, fotografie, plastici) che ritenga necessari per l'esame dell'opera progettata.
Il progetto dovrà essere corredato da una relazione con la descrizione delle strutture portanti, dei materiali o colori da impiegare nelle finiture esterne dei fabbricati nonché delle opere di urbanizzazione primaria esistenti o da realizzare a norma dell'art. 321 della L.U..
I disegni e gli allegati al progetto, convenientemente piegati, dovranno avere le dimensioni di UNI A4 di cm. 21x29,7.
Nei progetti di sistemazione, ampliamento e restauro dei fabbricati, saranno indicate in giallo le demolizioni o gli scavi, in rosso le nuove opere, oppure con retinatura differenziata.
I progetti di zone verdi attrezzate, di monumenti, di elementi decorativi e reclamistici, dovranno illustrare l'ambientamento ed essere redatti, per quanto possibile, in analogia a quelli edilizi.
Le prescrizioni di cui sopra valgono anche per le domande di concessione concernenti varianti di progetti già approvati, negli elaborati di variante dovrà essere indicato l’estremo della precedente approvazione.
A corredo della domanda di concessione per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria nell’ambito di lottizzazione, che deve essere presentata solo dopo la stipula, la registrazione e la trascrizione della convenzione, è richiesta la presentazione dei seguenti elaborati:
1) un estratto mappale del luogo, in scala 1:2000 oppure 1:1000, esteso ad una zona di almeno 100 metri in tutte le direzioni attorno ai confini del comparto di intervento. Nell’estratto, completo di orientamento e di indicazione della località, devono essere indicate tutte le costruzioni esistenti nella zona, nonché l’opera progettata, quest’ultima con un colore distintivo;
2) una planimetria, estesa come l’estratto, con lo stralcio dello strumento urbanistico;
3) una planimetria del terreno, in scala 1:1000 oppure 1:2000, con l’indicazione delle lunghezze dei lati e della superficie del terreno e con una completa ed esauriente rappresentazione dello stato di fatto e dell’altimetria. Nella planimetria devono essere indicati gli edifici e le opere esistenti con le condizioni di manutenzione, gli elementi naturali di valore paesistico o ambientale, gli alberi di alto fusto, in specie quelli tipici della flora mediterranea, gli ulivi, ed ogni altro elemento di interesse in relazione all’opera progettata;
4) una planimetria dell’opera, in scala 1:1000, 1:2000, quotata compiutamente, così da consentire verifiche immediate, completa di tabelle di computo con le quantità parziali e totali, di distinte relative ai pezzi speciali e alle opere d’arte previsti, così da fornire informazioni immediate sulla consistenza dell’opera;
5) profili longitudinali quotati, in scala opportuna, completi delle sezioni necessarie a illustrare esaurientemente l’opera;
6) particolari costruttivi delle opere d’arte, in scala 1:10 con l’indicazione dettagliata di materiali e finiture;
7) relazione sui materiali e sui procedimenti costruttivi utilizzati, contenenti anche gli usuali ed esaurienti calcoli di ingegneria;
8) relazione geotecnica;
9) computo metrico estimativo dettagliato sia per quanto riguarda la descrizione delle singole categorie di lavoro da realizzare sia per quanto riguarda la quantità delle stesse, completo di quadro economico comprendente tutti gli oneri accessori (I.V.A., spese generali, etc.)
Tutti i progetti devono essere firmati da professionista abilitato ed autorizzato all’espletamento della libera professione ai sensi delle leggi e regolamenti vigenti; le firme di cui sopra debbono essere apposte in autografo nelle copie degli elaborati progettuali.
L'Amministrazione Comunale rilascerà all'atto della presentazione delle domanda una ricevuta intestata al titolare, dalla quale risultino il numero della pratica, la data di accettazione e tutti gli altri dati necessari per individuare o comprovare la presentazione della domanda, ed il responsabile del procedimento.
ART. 11
ISTRUTTORIA PRELIMINARE DEI PROGETTI
L’esame delle domande di concessione o autorizzazione deve svolgersi rigorosamente secondo l’ordine di presentazione.
Il responsabile del procedimento:
1) deve curare l’istruttoria della pratica entro 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda dotata di preliminare nulla-osta da parte del Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. di competenza;
2) deve entro 8 (otto) giorni dalla data di cui al punto 1), inviare una copia del progetto al Servizio di Igiene Pubblica della A.S.L. di competenza, quando la domanda non è corredata di nulla-osta preliminare di cui al punto 1). In siffatto caso il tempo dell’istruttoria rimane sospeso dalla data di inoltro fino alla data di ricezione del richiesto nulla-osta;
3) può entro 15 (quindici) giorni dalla data di cui al punto 1), richiedere integrazioni documentali. In siffatto caso il termine per l’istruttoria, di 60 (sessanta) giorni, decorre nuovamente per intero dalla data di ricezione da parte degli Uffici, della documentazione integrativa; fermo restando che tale termine può essere interrotto una sola volta;
4) entro il termine di cui al punto 1):
a) deve redigere una dettagliata relazione sull’intervento richiesto
b) può convocare eventualmente una conferenza di servizio, qualora lo ritenga necessario;
c) deve richiedere il parere alla C.E.;
5) entro i 10 (dieci) giorni successivi alla data di scadenza prevista per l’istruttoria, deve formulare motivata proposta all’autorità competente all’emanazione del provvedimento conclusivo. Qualora la C.E. non si sia espressa entro i 60 (sessanta) giorni dalla data di presentazione della domanda, il responsabile del procedimento è tenuto comunque a formulare la proposta e relazionare al Sindaco sui motivi per i quali il termine suddetto non è stato rispettato.
Entro 15 (quindici) giorni successivi alla data di scadenza prevista per l’istruttoria, l’autorizzazione o la concessione edilizia devono essere rilasciate.
Se ciò non avviene entro i termini suddetti, l’interessato può diffidare l’Amministrazione Comunale ad adempiere entro 15 (quindici) giorni.
Decorso tale termine si può richiedere al Presidente della Giunta Regionale la nomina di un commissario ad acta. Entro 30 (trenta) giorni il commissario adotta il provvedimento sostitutivo.
ART. 12
CONCESSIONE - AUTORIZZAZIONE
Chiunque intenda, nell’ambito del territorio comunale, eseguire nuove costruzioni, ampliamenti, modificare o demolire quelle esistenti, ovvero procedere all’esecuzione di opere di urbanizzazione del terreno, deve chiedere apposita concessione o autorizzazione al Sindaco.
Per le opere da eseguire su terreni demaniali, ad eccezione delle opere destinate alla difesa nazionale, compete all’Amministrazione dei Lavori Pubblici, d’intesa con le Amministrazioni interessate e sentito il Comune, accertare che le opere stesse non siano in contrasto con le prescrizioni del Presente Regolamento Edilizio.
Per le opere da costruirsi da privati su aree demaniali deve essere inoltrata al Sindaco la formale richiesta per il rilascio della concessione.
Gli atti di compravendita di terreni abusivamente lottizzati a scopo residenziale sono nulli ove da essi non risulti che l’acquirente era a conoscenza della mancanza della lottizzazione autorizzata.
Il rilascio della concessione comporta la corresponsione di un contributo commisurato all’incidenza delle spese di urbanizzazione nonchè al costo di costruzione secondo quanto stabilito dai regolamenti e dalle norme legislative Nazionali e Regionali in vigore.
Il Capo Ufficio Tecnico sentito il parere della C.E., e secondo la motivata proposta del responsabile del procedimento, dichiara approvata o respinta la domanda dandone comunicazione all’interessato motivando l’eventuale diniego.
Se il progetto è approvato può condizionare l’esecuzione all’osservanza di particolari modalità.
L’eventuale dissenso del Capo Ufficio Tecnico dal parere della C.E. o dalla proposta del responsabile del procedimento, deve essere motivato.
Nel caso in cui la concessione, o l’autorizzazione, sia rilasciata, sulla concessione o sulla autorizzazione è annotato il parere contrario della Commissione Edilizia o del responsabile del procedimento.
Un progetto respinto può essere ripresentato e riesaminato solo nel caso di varianti sostanziali o di adeguamento al precedente parere.
Dell’avvenuto rilascio della concessione viene data notizia al pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio, con la specificazione del titolare e della località nella quale la costruzione dev’essere eseguita. L’affissione fa decorrere i tempi per l’impugnativa. Chiunque può prendere visione, presso gli uffici comunali, della concessione e dei relativi atti di progetto e ricorrere contro il rilascio della concessione in quanto in contrasto con le disposizioni di legge o del Regolamento Edilizio o con le prescrizioni dei Piani Particolareggiati di esecuzione.
Alla concessione o autorizzazione deve essere allegata una copia di tutti gli elaborati progettuali presentati e su cui sia stato espresso il parere della C.E. e del responsabile del procedimento.
Tutti gli elaborati dovranno essere muniti del visto di cui all’art. 5 e sugli stessi dovrà inoltre apporsi la dicitura ‘’Allegato a concessione/autorizzazione n°......... del............’’ con firma del Capo Ufficio Tecnico o suo Delegato.
L’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche comporta la decadenza della concessione in contrasto con le previsioni stesse, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati.
ART. 13
RITIRO DELLA CONCESSIONE
Per il ritiro della concessione l’interessato dovrà presentare la sotto indicata documentazione:
1) Competente marca da bollo;
2) Attestazione di versamento per diritti di segreteria, dell’importo stabilito dalle leggi vigenti in materia all’atto del rilascio dell’atto concessorio;
3) eventuali attestazioni di versamento comprovanti l’avvenuto pagamento, totale e parziale, delle quote di contributo di cui agli articoli 5 e 6 della L. n° 10/77 e successive modificazioni ed integrazioni, sulla base di quanto comunicato dai competenti Uffici Comunali;
4) nel caso di pagamento parziale del contributo di cui al punto 3), polizza fideiussoria o fideiussione bancaria a garanzia della rimanente quota di contributo, per gli importi e scadenze che verranno comunicati dai competenti Uffici Comunali;
5) l’eventuale convenzione, redatta secondo lo schema adottato dal Comune, debitamente Registrata all’Ufficio del Registro competente e trascritta alla Conservatoria dei Registri Immobiliari, in sostituzione del contributo di cui all’art. 6 della L. n° 10/77;
6) eventuale atto di concessione delle aree necessarie alla viabilità
7) eventuale atto di impegno per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria, trascritto a favore del Comune a cura e spese dell’interessato presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari.
ART. 14
VALIDITÀ DELLA CONCESSIONE A EDIFICARE
La concessione è sempre concessa con riserva dei diritti di terzi ed è condizionata alla piena osservanza di tutte le norme legislative e regolamentari che disciplinano la materia e specificatamente l’attività per cui è rilasciata la concessione stessa, sia in campo nazionale che regionale e delle previsioni degli strumenti urbanistici.
La concessione è rilasciata al proprietario dell'area o del fabbricato oggetto dell'intervento urbanistico ed edilizio ed inoltre ai soggetti che comprovino di avere la disponibilità dell'area o del fabbricato (cioè aventi titolo, quali il titolare del diritto di superficie, o di altri diritti reali, il concessionario dell'area o del fabbricato, etc.) al momento dell'emanazione del provvedimento da parte del Capo Ufficio Tecnico Comunale.
La concessione è personale ed è valida esclusivamente per il titolare al quale è intestata.
In caso di trasferimento dell’immobile gli aventi causa devono chiedere la voltura dell’intestazione al Comune, che provvederà ad apporre sulla concessione l’annotazione con l’indicazione dei nuovi intestatari.
Alla domanda di voltura della concessione, redatta in competente bollo, dovranno essere allegati i seguenti documenti:
- Titolo di proprietà;
- Concessione originaria;
- Eventuale convenzione stipulata ai sensi della Legge n° 10/77.
Per gli immobili di proprietà dello Stato la concessione è rilasciata a coloro che siano muniti di titolo, rilasciato dai competenti organi dell'Amministrazione.
La concessione è trasferibile a successori o aventi causa. Essa non incide sulla titolarità della proprietà o di altri diritti reali relativi agli immobili realizzati per effetto del suo rilascio, ed è irrevocabile, fatti salvi i casi di decadenza ai sensi della L. 10/1977 e le sanzioni previste dalla legislazione vigente.
Resta fermo inoltre il disposto di cui al penultimo comma dell'art. 31 della L. 17 agosto 1942, n° 1150.
ART. 15
DURATA - DECADENZA - RINNOVO DELLA CONCESSIONE
Il termine di inizio lavori non può essere superiore ad 1 (un) anno dalla data di rilascio della Concessione, il termine di ultimazione entro il quale l’opera deve essere abitabile o agibile, non può essere superiore a 3 (tre) anni dall’inizio dei lavori.
Prima della scadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto, il rinnovo della concessione nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati per fatti estranei alla volontà del concessionario.
Il Capo Ufficio Tecnico, con parere motivato, potrà concedere la proroga massima di un anno, anche senza il rinnovo della documentazione prescritta per il rilascio, sempreché la concessione di cui si richiede il rinnovo non contravvenga alla disciplina urbanistica del momento della rinnovazione, sentito il parere del Tecnico Comunale.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il Concessionario deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione; la nuova concessione sarà afferente alla parte dei lavori non ultimati.
Un periodo più lungo per l'esecuzione dei lavori può essere concesso esclusivamente in funzione della mole delle opere da realizzare o di sue peculiari caratteristiche tecnico-costruttive.
La concessione potrà essere revocata, con motivata ordinanza del Sindaco:
1) quando risulti che il Direttore dei Lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini di cui all’art. 9 lettera c) del presente Regolamento, la prescritta comunicazione al Comune;
2) quando la concessione risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
3) quando il titolare della concessione contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti al progetto approvato senza averne ottenuto nuova concessione;
4) per l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche in contrasto con la concessione, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di inizio della costruzione;
5) quando le opere cui si riferisce la concessione non risultino iniziate entro 1 (un) anno dal rilascio.
ART. 16
DEROGHE
Nei casi e nei modi previsti dall'art. 3 della legge 21.12.1955, n° 1357 e successive modificazioni ed integrazioni, previo esame da parte della C.E. e previa delibera del Consiglio Comunale, il Capo Ufficio Tecnico Comunale può concedere concessioni a edificare in deroga alle norme del presente Regolamento e nel vigente strumento urbanistico limitatamente ai casi di edifici o di impianti pubblici o di interesse pubblico previo i pareri, se del caso, delle autorità ai vincoli ambientali e/o monumentali.
Non sono derogabili le norme relative alla destinazione di zona.
ART. 17
RESPONSABILITÀ
Il Committente titolare della concessione, il Direttore dei Lavori, il Titolare dell'impresa costruttrice, sono responsabili, nei limiti delle proprie competenze, di ogni inosservanza così delle norme generali di legge e di Regolamento, come delle modalità esecutive prescritte nella concessione.
CAPO IV
DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ - AUTORIZZAZIONE
ART. 18
OPERE ED USI SOGGETTI A DENUNCIA D’INIZIO ATTIVITÀ
OPERE ED USI SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE
Sono subordinati alla denuncia di inizio attività (D.I.A.), da comunicare almeno 20 (venti) giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori, in luogo degli ordinari strumenti concessori di cui all’art. 8 o delle autorizzazioni di cui al presente articolo, le opere e gli usi appresso indicati, previsti dall’art. 4 D.L. 5 ottobre 1993, n° 398, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 dicembre 1993, n° 493, come sostituito dall’art. 2 comma 60 della L. 23 dicembre 1996, n° 662:
a) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
b) opere di eliminazione delle barriere architettoniche in edifici esistenti, consistenti in rampe o ascensori esterni, ovvero in manufatti che alterino la sagoma dell’edificio;
c) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
d) aree destinate ad attività sportive senza creazione di volumetrie;
e) opere interne di singole unità immobiliari che non comportino modifica della sagoma e dei prospetti e non rechino pregiudizio alla statica dell’immobile e limitatamente agli immobili compresi nelle zone omogenee “A” di cui all’art. 2 del D.M.LL.PP. 2 aprile 1968, non modifichino la destinazione d’uso, come integrato dall’art. 11 del D.L. 25 marzo 1997, n° 67;
f) revisione o installazione di impianti tecnologici al servizio di edifici o di attrezzature esistenti e realizzazione di volumi tecnici che si rendano indispensabili, sulla base di nuove disposizioni;
g) varianti a concessioni edilizie già rilasciate che non incidano sui parametri urbanistici e sulle volumetrie, che non cambino la destinazione d’uso e la categoria edilizia e non alterino la sagoma e non violino le eventuali prescrizioni contenute nella concessione edilizia;
h) parcheggi di pertinenza nel sottosuolo del lotto su cui insiste il fabbricato.
L’esecuzione delle opere per cui sia esercitata la facoltà di denuncia di attività è subordinata alla medesima disciplina definita dalle norme nazionali, regionali e dal presente Regolamento per le corrispondenti opere eseguite in regime di concessione.
L’esecuzione di opere mediante denuncia di inizio attività (D.I.A.) è però impedita se gli immobili interessati:
- siano sottoposti alla legge n° 1089/39;
- siano sottoposti alla legge n° 1497/39;
- siano sottoposti alla legge n° 394/91;
- siano sottoposti alla legge regionale n° 31/89;
- siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative del Piano Territoriale Paesistico;
- siano sottoposti alla legge n° 183/89;
- siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
- siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e la trasformazioni progettate siano in contrasto con strumenti urbanistici adottati.
Quando il Comune riscontra l’assenza delle condizioni prescritte per la fattibilità di opere mediante la denuncia di inizio attività, notifica agli interessati l’ordine motivato di non effettuare le progettate trasformazioni.
Sono soggette ad autorizzazione del Capo Ufficio Tecnico Comunale, previo parere della C.E., le opere e gli usi appresso indicati:
a) le lottizzazioni di terreni a scopo edilizio;
b) le opere costituenti pertinenza ai sensi dell’art. 817 del Codice Civile;
c) impianti tecnologici a servizio di edifici già esistenti e quelle occorrenti per la loro installazione;
d) opere di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo;
e) recinzioni, muri di cinta e cancellate;
f) la costruzione di vasche per l’approvvigionamento idrico ed i pozzi, i forni all’aperto.
Sono soggette ad autorizzazione del Capo Ufficio Tecnico Comunale, previo parere della C.E., anche le opere e gli usi appresso indicati, purché gli immobili interessati dall’intervento non:
- siano sottoposti alla legge n° 1089/39;
- siano sottoposti alla legge n° 1497/39;
- siano sottoposti alla legge n° 394/91;
- siano sottoposti alla legge regionale n° 31/89;
- siano sottoposti a disposizioni immediatamente operative del Piano Territoriale Paesistico;
- siano sottoposti alla legge n° 183/89;
- siano compresi nelle zone territoriali omogenee “A” (centri storici);
- siano comunque assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistico-ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali;
- siano oggetto di prescrizioni di vigenti strumenti urbanistici di pianificazione, nonché di programmazione, immediatamente operative e la trasformazioni progettate siano in contrasto con strumenti urbanistici adottati;
e precisamente:
a) le occupazioni di suolo pubblico;
b) le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi, che non riguardino la coltivazione di cave e di torbiere, necessarie per lo svolgimento di attività edilizia;
c) l’installazione di coperture pressostatiche a carattere stagionale;
d) l’occupazione stabile di suolo a titolo espositivo a cielo libero;
e) il collocamento, la rimozione o modifiche di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni;
f) opere oggettivamente precarie e temporanee;
g) il cambio di destinazione d’uso;
h) l’allacciamento alle reti di pubblici servizi tecnologici;
i) i depositi su aree scoperte.
ART. 19
ALLEGATI ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE E
ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
La denuncia di inizio di attività, di norma redatta con le stesse forme e modalità della domanda di concessione di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, deve essere presentata 20 giorni prima dell’effettivo inizio dei lavori accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato, nonchè dagli opportuni elaborati progettuali che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati e ai regolamenti edilizi vigenti, nonchè il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie. Il progettista abilitato deve emettere inoltre un certificato di regolare esecuzione che attesti la conformità dell’opera al progetto presentato.
La domanda di autorizzazione deve essere di norma redatta con le stesse forme e modalità della domanda di concessione di cui agli artt. 9 e 10 del presente Regolamento, salvo quanto più specificatamente indicato nel presente articolo:
1) Alla richiesta di autorizzazione per le lottizzazioni devono essere allegati gli elaborati appresso indicati:
a) relazione generale, illustrante i criteri di progettazione urbanistica, con la dimostrazione del rispetto dei limiti e dei rapporti stabiliti dallo strumento urbanistico vigente, i calcoli degli standard urbanistici e delle opere di urbanizzazione, i dati tecnici relativi alle reti e agli impianti tecnologici, le soluzioni architettoniche con particolare riferimento ai materiali di finitura e di copertura, alle recinzioni, etc.;
b) estratto autentico di mappa ed eventuale tipo di frazionamento, rilasciato in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda, con tutte le indicazioni atte ad individuare la località e l’estensione;
c) certificati catastali, rilasciati in data non anteriore a 6 (sei) mesi dalla data di presentazione della domanda, di tutte le aree interessate dall’intervento;
d) stralcio dello strumento urbanistico generale vigente, con l’indicazione dell’area da lottizzare e con l’indicazione delle infrastrutture esistenti e programmate, e con le norme di attuazione del comparto;
e) planimetria dello stato di fatto, in scala non inferiore a quella della cartografia di cui al punto d), indicante: le proprietà confinanti; l’altimetria generale, con equidistanza non inferiore ad un metro; le quote planimetriche del terreno e dei fabbricati esistenti; alberature, manufatti, impianti particolari quali canali, linee elettriche, acquedotti, etc.; tutti i dati, anche sulla superficie effettiva, necessari per rappresentare compiutamente lo stato di fatto. Nella planimetria devono essere riportate tutte le eventuali relative differenze dalla situazione risultante nell’estratto di mappa. Sono anche riportati tutti i lotti previsti, come risultanti dall’elaborato di cui al punto f);
f) planimetria complessiva, in scala non inferiore a 1:1000, comprendente anche le aree limitrofe aggiornate con edifici, strade, etc. (o, se necessario, più planimetrie accompagnate da un quadro di unione), indicante:
- i lotti destinati agli edifici privati, d’uso pubblico o pubblici, con le estensioni dei lotti e con le caratteristiche planovolumetriche dei fabbricati relativi;
- le aree destinate agli spazi pubblici attrezzati e al parcheggio, con il relativo computo, e con i particolari degli impianti e degli elementi di arredo;
- la rete stradale pedonale e veicolare, con assi stradali, raggi di curvatura, dettagli dei cigli, dei marciapiedi e delle pavimentazioni, delle recinzioni dei lotti e simili, e con il computo delle superfici stradali;
g) le tipologie edilizie;
h) planimetria generale, in scala non inferiore a 1:1000, comprendente anche le aree limitrofe aggiornate con le reti e gli impianti simili, indicante gli schemi delle reti: idrica, di fognatura delle acque bianche e delle acque nere, di distribuzione dell’energia elettrica e dell’impianto di illuminazione, con il visto ed il parere degli enti e degli uffici competenti, con le dimensioni e i computi relativi. Tale planimetria comprenderà anche lo schema delle reti tecnologiche.
i) i progetti di larga massima delle reti di cui al precedente punto h) e della viabilità;
l) norme tecniche di attuazione degli interventi edilizi, con particolari precisazioni ed integrazioni dello strumento urbanistico generale e delle norme relative, e con gli obblighi da osservare, da parte di privati e di enti pubblici, nella esecuzione di recinzioni, impianti, sistemazioni esterne, e di quante altre misure si vogliano adottare;
m) schema di convenzione, ai sensi della legge n° 1150/42, con le successive modificazioni ed integrazioni;
n) relazione geologica e geotecnica;
o) computo metrico estimativo di massima e quadro economico completo delle opere di urbanizzazione;
p) titolo di proprietà delle aree interessate dall’intervento.
Tutti gli elaborati progettuali dovranno avere dimensioni UNI A4 di mm. 210x297.
La domanda di autorizzazione a lottizzare deve essere firmata da tutti i proprietari interessati o da loro procuratori speciali.
I piani di lottizzazione ed i relativi elaborati dovranno essere redatti da professionisti abilitati.
In conformità a quanto prescritto dalle leggi vigenti, il Sindaco ha facoltà di invitare i proprietari delle aree fabbricabili nelle singole zone, a presentare entro il termine di 6 (sei) mesi un progetto di lottizzazione delle aree stesse; se essi non aderiscono, si provvede alla compilazione d’ufficio.
2) Per gli interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo su edifici esistenti, alla richiesta di autorizzazione si allegano di norma tutti i documenti di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento; è ammessa l’omissione di alcuni elaborati se non attinenti alle opere da assentire. Tuttavia tali elaborati sono tassativi se le opere sono da eseguire su parti di pregio architettonico o storico o anche su edifici di pregio architettonico, storico, ambientale.
3) Per l’esecuzione di opere costituenti pertinenze o impianti tecnologici a servizio di edifici esistenti, per le recinzioni di terreni, per l’installazione di coperture pressostatiche a carattere stagionale, per la costruzione di vasche per l’approvvigionamento idrico, di pozzi, di forni all’aperto, di opere precarie e temporanee, alla richiesta di autorizzazione si allegano gli elaborati di cui agli articoli 9 e 10 del presente Regolamento.
4) Per l’occupazione di suolo pubblico e per l’occupazione del suolo mediante esposizione di merce a cielo libero è sufficiente presentare nella domanda l’uso, la localizzazione del terreno, su planimetria aerofotogrammetrica o catastale in scala 1:1000 o 1:2000, la superficie occupata e la durata presumibile dell’occupazione.
5) Per le opere di demolizione, i rinterri e gli scavi per lo svolgimento di attività edilizie alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare i documenti di cui ai punti a), e b) del primo comma dell’art. 10 del presente Regolamento, ed una relazione che specifichi la durata dei lavori, le modalità di smaltimento o di uso dei materiali scavati o di demolizione, i provvedimenti e le cure previste per sistemare i luoghi prima dell’ultimazione dei lavori.
6) Per le costruzioni funerarie, per il collocamento, la rimozione o modifiche di vetrine, insegne, tabelle, iscrizioni, monumenti, lapidi o pezzi d’arte esposti alla vista del pubblico, e per il collocamento di chioschi, alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare una pianta in scala non inferiore a 1:20 indicante l’ubicazione, la sistemazione prevista, completa di quote planimetriche ed altimetriche e della indicazione di tutti i materiali utilizzati, nonché tutti i prospetti completi di quote e delle indicazioni dei materiali utilizzati.
7) Per l’allacciamento alle reti pubbliche dei servizi tecnologici, alla richiesta di autorizzazione si dovranno allegare:
- una planimetria in scala non inferiore a 1:2000, indicante la posizione del terreno interessato ed il tracciato delle reti pubbliche;
- una pianta, in scala non inferiore a 1:200, del terreno e dello scantinato, se esistente, con l’indicazione delle reti, delle quote e dei diametri dei tubi e delle relative pendenze, dei materiali, delle bocche e dei pozzetti di ispezione, dei sifoni e dei particolari costruttivi, fino all’attacco stradale.
8) Per i mutamenti di destinazione d’uso, alla richiesta di autorizzazione è necessario allegare tutti i documenti previsti ai punti a), b), e c) del citato art. 10, nonchè tutte le piante dell’immobile oggetto di modifica di destinazione con riportate le dimensioni dei singoli ambienti ed almeno una sezione, per l’esauriente illustrazione dello stato di fatto e, in particolare delle pertinenze a servizio dell’immobile e degli eventuali spazi da asservire, nonché tutti i documenti prescritti per la domanda all’abitabilità o all’agibilità per dimostrare l’idoneità edilizia al nuovo uso. Qualora la richiesta di mutamento di destinazione comporti l’esecuzione di opere per l’adeguamento edilizio con adattamenti interni o con modifiche esterne, anche alle architetture, i lavori relativi sono assentiti come previsto dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento, e la domanda dovrà essere corredata di tutti i documenti previsti agli articoli 9 e 10, per quanto necessari. In tali casi, resta fermo l’obbligo della richiesta finale di abitabilità o di agibilità. Resta fermo l’obbligo di dimostrare l’idoneità urbanistica ed edilizia dell’immobile al nuovo uso.
Per il ritiro della autorizzazioni valgono le prescrizioni contenute all’art. 13 del presente Regolamento.
ART. 20
DURATA - DECADENZA - RINNOVO DELLA
DENUNCIA DI ATTIVITÀ E DELL’AUTORIZZAZIONE
La denuncia di inizio attività è sottoposta al termine massimo di validità fissato in 3 (tre) anni per l’ultimazione delle opere.
Prima della scadenza dei termini suddetti potrà essere richiesto, una tantum, il rinnovo della denuncia di inizio attività nel caso in cui i lavori non siano stati ultimati per fatti estranei alla volontà del richiedente.
Il Capo Ufficio Tecnico Comunale, con parere motivato, potrà concedere la proroga massima di un anno, anche senza l’inoltro di nuova documentazione, sempreché le opere non contravvengano alla disciplina urbanistica al momento della rinnovazione.
Qualora i lavori non siano ultimati nel termine stabilito, il denunciante deve presentare nuova istanza afferente alla parte dei lavori non ultimati.
La concessione potrà essere revocata, con motivata ordinanza del Sindaco:
1) quando risulti che il Direttore dei Lavori indicato non abbia assunto l'effettiva direzione, l'abbia abbandonata o sia stato sostituito senza che ne sia stata data, nei termini di cui all’art. 9 lettera c) del presente Regolamento, la prescritta comunicazione al Comune;
2) quando la denuncia di inizio attività risulti ottenuta in base a disegni di progetto alterati, non rispondenti al vero e non riflettenti l'effettivo stato di fatto esistente all'atto dell'inizio dei lavori;
3) quando il denunciante contravvenga a disposizioni generali o speciali di legge o di Regolamento, o alle condizioni inserite nella concessione, o esegua varianti ai lavori previsti nella denuncia di inizio attività;
4) per l’entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche in contrasto con la denuncia di attività, salvo che i relativi lavori siano stati iniziati e vengano completati entro il termine di 3 (tre) anni dalla data di inizio della costruzione;
Per l’autorizzazione, il termine di validità della stessa resta fissato in 1 (un) anno dalla data di rilascio, e alla scadenza, se i lavori in essa contemplati non sono stati ultimati, dovrà essere presentata nuova istanza.
CAPO V
ESECUZIONE E CONTROLLO DELLE OPERE
ART. 21
INIZIO LAVORI
RICHIESTA O CONSEGNA DI PUNTI FISSI
I lavori oggetto della concessione, dell’autorizzazione o della denuncia di attività potranno avere inizio solo dopo aver adempiuto a quanto in appresso indicato, per quanto di propria attinenza:
1) Della data di inizio lavori deve farsene comunicazione al Sindaco prima dell’inizio degli stessi, a cura del titolare della concessione o dell’autorizzazione, del Direttore dei lavori e del Costruttore.
2) Nel cantiere, sin dall’inizio dei lavori ed ininterrottamente per tutta la durata degli stessi, dovrà essere installata, in posizione tale da essere visibile a tutti, una tabella in cui siano chiaramente indicati:
a) l’oggetto delle opere;
b) il titolare della concessione o dell’autorizzazione;
c) il progettista e la sua qualifica professionale;
d) il direttore dei lavori e la sua qualifica professionale;
e) il calcolatore delle opere in cemento armato normale o precompresso, o metalliche e la sua qualifica professionale;
f) il direttore dei lavori delle strutture di cui al punto e) e la sua qualifica professionale;
g) il costruttore;
h) gli estremi del provvedimenti amministrativo (concessione o autorizzazione).
3) Dal giorno di inizio dei lavori, ed ininterrottamente per tutta la durata degli stessi, debbono essere tenuti in cantiere:
a) la concessione od autorizzazione con tutti gli elaborati ad esse allegati e muniti dei visti comunali, anche in fotocopia;
b) la documentazione prevista dalla L. n° 1086/71 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) il progetto delle opere ai sensi degli articoli 25 e 26 della legge n° 10/91 e successive modificazioni ed integrazioni;
d) il progetto degli impianti redatti ai sensi della L. n° 46/90 e del Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. n° 447/91 e della L.R. n° 17/89 e del relativo Regolamento;
e) gli eventuali nulla osta di Enti Pubblici;
f) autorizzazione all’allaccio alle reti pubbliche.
4) Quando l’edificio, o parte di esso, ovvero opere ad esso pertinenti, quali ad esempio la recinzione, o i fabbricati accessori, etc., devono sorgere in confine con viabilità pubblica, già aperta o da aprirsi, o con qualsiasi area pubblica, oppure quando si devono eseguire opere di frazionamento per lottizzazioni autorizzate in aree confinanti con viabilità pubblica, già aperta o da aprirsi, o con qualsiasi area pubblica, il titolare del diritto a costruire o lottizzare deve chiedere al Sindaco, in tempo utile, la determinazione dei punti fissi sia in termini planimetrici che altimetrici, ai quali attenersi senza alcuna sporgenza, neppure di zoccolo. Il tracciamento e le quote delle opere da realizzare si dovranno attenere agli allineamenti ed ai capisaldi altimetrici che verranno indicati dall’Ufficio Tecnico Comunale, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta, prima dell’inizio dei lavori. Della determinazione degli allineamenti e delle quote dovrà essere redatto apposito verbale in duplice copia a firma del Tecnico Comunale e del richiedente. Il richiedente è responsabile della conservazione e della loro permanenza in loco di tutti gli elementi di tracciamento sia altimetrico che planimetrico apposti. Al verbale sarà allegata una planimetria che indichi la posizione dei riferimenti fissi plano-altimetrici, riportati con lettere e numeri distintivi, nonché nel caso d costruzione di edifici, la quota della fognatura pubblica nel punto di allaccio dell’impianto di fognatura privata. Per la consegna dei punti fissi il richiedente deve fornire gli operai e gli attrezzi necessari, e prestarsi a tutte le operazioni che gli verranno indicate dagli incaricati municipali.
Della eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del Costruttore, dovrà essere data comunicazione al Sindaco, entro i termini di cui all’art. 9 lett. c) del presente Regolamento, e la relativa denuncia dovrà essere firmata dal nuovo Direttore dei lavori e/o Costruttore, che dichiara/dichiareranno di accettare l’incarico e di assumere ogni responsabilità ed onere che da tale accettazione ne deriva.
Della variazione avvenuta dovrà farsene riscontro nella tabella di cantiere di cui al precedente punto 2).
Tutti gli atti di cui ai punti precedenti dovranno essere esibiti in qualsiasi momento ai funzionari ed agenti del Comune addetti al controllo, o a qualsiasi altra autorità che ne abbia facoltà, a semplice richiesta degli stessi.
Il Direttore dei lavori è responsabile con il titolare della concessione o autorizzazione e con il costruttore, verso l’Amministrazione Comunale della fedele esecuzione delle opere, secondo i progetti approvati.
Le funzioni di Direttore dei lavori possono essere disimpegnate dal titolare della concessione o autorizzazione, qualora questi abbia personalmente i requisiti necessari.
Nel caso di interruzione dei lavori per qualsiasi motivo, il titolare della concessione o autorizzazione, dovrà darne avviso, entro le 48 (quarantotto) ore successive all’interruzione, al Sindaco e provvedere a propria cura e spese ad adottare tutti i provvedimenti necessari per assicurare, durante l’interruzione stessa, la pubblica incolumità, l’igiene e il decoro. In caso di inadempienza, il Sindaco ordinerà l’esecuzione d’ufficio delle opere che si riterranno necessarie, previa diffida, a spese dell’interessato.
ART. 22
VARIANTI
Per la realizzazione di varianti alle opere rispetto a quelle previste nel progetto approvato ed oggetto di concessione od autorizzazione, o di quelle previste nella denuncia di inizio di attività, il titolare dovrà presentare al Sindaco nuova istanza, che sarà soggetta alle stesse norme di cui al presente Regolamento.
Non è consentita l’esecuzione di opere difformi da quelle assentite.
ART. 23
CONTROLLO SULL'ESECUZIONE DEI LAVORI E
VIGILANZA DELLE COSTRUZIONI
Il Sindaco, a mezzo dei suoi funzionari ed agenti, esercita la vigilanza sulle costruzioni che si eseguono sul territorio del Comune per assicurare la rispondenza delle opere alle norme del presente Regolamento e delle leggi vigenti in materia, alle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale vigente e alle modalità di esecuzione fissate nella concessione, nell’autorizzazione o nella denuncia di inizio di attività.
La corrispondenza delle modalità di esecuzione dei lavori autorizzati alle norme dettate dalle leggi vigenti e dal presente Regolamento Edilizio, e a quelle indicate nell'autorizzazione a costruire, nonché ai disegni di progetto in base a cui fu rilasciata la concessione, sarà assicurata dal controllo esercitato dal Comune a mezzo dei suoi funzionari ed agenti.
A tal uopo la concessione e i disegni allegati, e la loro copia conforme, dovranno essere costantemente tenuti a disposizione dei suddetti funzionari sul luogo della costruzione fino a che l'opera non sia ultimata.
Qualora sia constatata l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità di esecuzione, il Sindaco ordina l’immediata sospensione dei lavori con riserva dei provvedimenti che risultino necessari per la modifica delle costruzioni o per la rimessa in pristino.
L’ordine di sospensione cesserà di avere efficacia se entro 90 (novanta) giorni dalla notifica di essa, il Sindaco non abbia adottato e notificato i provvedimenti definitivi.
Nel caso di lavori iniziati senza concessione o autorizzazione, o denuncia di inizio attività o proseguiti dopo l’ordinanza di sospensione il Sindaco può, previa diffida, ordinare la demolizione a spese del contravventore senza pregiudizio delle sanzioni penali.
Tutti gli addetti alla vigilanza delle costruzioni, a richiesta, hanno diritto al libero accesso ai cantieri, o ad eseguire qualsiasi operazione di controllo.
ART. 24
ULTIMAZIONE DEI LAVORI
DICHIARAZIONE DI ABITABILITÀ O AGIBILITÀ
Entro 7 (sette) giorni dall’effettiva ultimazione dei lavori, il titolare della concessione, dell’autorizzazione o della denuncia di inizio attività, dovrà provvedere ad inviare al Sindaco la denuncia di ultimazione dei lavori, precisandone la data, e chiedere il rilascio dell’autorizzazione di abitabilità e/o agibilità in applicazione dell’art. 220 del R.D. n° 1265/34.
Alla domanda di abitabilità e/o agibilità, da redigersi in competente bollo, debbono essere allegati:
- certificato di collaudo statico ai sensi della legge n° 1086/71;
- certificati di collaudo o equivalenti, in base alle leggi vigenti, relativi agli impianti tecnologici;
- copia autentica della dichiarazione per l’iscrizione al catasto dell’immobile di cui all’art. 52 della legge n° 45/85, restituito dagli uffici catastali con l’attestazione di avvenuta presentazione;
- dichiarazione del Direttore dei lavori che deve certificare, sotto la propria responsabilità, la conformità rispetto al progetto approvato, l’avvenuta prosciugatura dei muri e la salubrità degli ambienti;
- attestazione di versamento per diritti comunali e sanitari, nell’importo fissato da leggi e regolamenti vigenti all’atto della presentazione della domanda.
Il Sindaco entro 30 (trenta) giorni dalla data di presentazione della domanda per il rilascio del certificato di agibilità, fisserà il giorno e l’ora della visita dell’ispezione da parte del personale preposto, per verificare l’esistenza dei requisiti richiesti alla costruzione per essere dichiarata abitabile, dandone comunicazione al richiedente, che ha diritto di intervenire o di farsi rappresentare, e al Direttore dei lavori; ed entro lo stesso termine, a seguito di esito positivo del sopralluogo, dovrà rilasciare il relativo certificato.
In caso di silenzio dell’Amministrazione Comunale, trascorsi 45 (quarantacinque) giorni dalla data di presentazione della domanda, l’abitabilità o agibilità si intende attestata. Comunque, l’autorità competente, nei successivi 180 (centottanta) giorni, può disporre l’ispezione di cui sopra e, dichiararne la non abitabilità o agibilità nel caso in cui verifichi l’assenza d