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COMUNE DI VILLA VERDE
PROVINCIA DI ORISTANO
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STATUTO COMUNALE approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 51 del 14.11.2000
Riapprovato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 01.02.2001
1° pubblicazione: pubblicato all'albo pretorio dal 22.11.2000 al 07.12.2000
2° pubblicazione: pubblicato all'albo pretorio dal 09.02.2001 al 24.02.2001
3° pubblicazione: pubblicato all'albo pretorio dal 27.03.2001 al 27.04.2001
4° pubblicato sul sito internet dal 04/04/2005
ELEMENTI COSTITUTIVI
ART. 1
Principi Fondamentali
1. Il Comune di Villa Verde è Ente Autonomo Locale, ha rappresentatività generale secondo i principi della Costituzione e della legge generale dello Stato.
2. L'autogoverno della comunità si realizza con i poteri e gli istituti di cui al presente Statu-to.
ART. 2
Finalità
1. Il Comune promuove lo sviluppo e il progresso civile, sociale ed economico della propria Comunità ispirandosi ai valori ed agli obiettivi della Costituzione.
2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e pri-vati e promuove la partecipazione dei cittadini, delle forze sociali, economiche e sindacali alla amministrazione.
3. La sfera di governo del Comune è costituita dall'ambito territoriale degli interessi.
4. Il Comune ispira la propria azione ai seguenti criteri e principi:
a) Il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio am-bito e nella comunità nazionale;
b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica, pubblica e privata, an-che attraverso lo sviluppo di forme di associazionismo economico e di cooperazione;
c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela attiva della persona anche con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
d) tutela, conservazione e promozione delle risorse naturali, paesaggistiche, storiche, ar-chitettoniche e delle tradizioni culturali presenti sul proprio territorio;
e) con riferimento alla dichiarazione dei diritti dell'uomo, si impegna a riconoscere il va-lore di ogni uomo dal concepimento alla morte naturale, e a promuovere ogni possibile iniziativa atta a esprimergli concreta solidarietà, indipendentemente dalle sue condi-zioni fisiche, psichiche, economiche e sociali, dalla sua razza e dalla sua età.
ART. 3
Programmazione e forme di cooperazione
1. Il Comune persegue le proprie finalità attraverso gli strumenti della programmazione, del-la pubblicità e della trasparenza, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, eco-nomiche, sindacali, sportive e culturali operanti sul suo territorio.
2. Il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei programmi dello Stato e della Regione, avvalendosi dell'apporto delle formazioni sociali, economiche, sindacali e culturali operanti nel suo territorio.
3. I rapporti con gli altri comuni, con la Provincia e la Regione sono informati ai principi di sussidiarietà, cooperazione, equiordinazione, tra le diverse sfere di autonomia.
4. Il Comune di Villa Verde, curerà in particolare la collaborazione, la cooperazione e la programmazione con la 17^ Comunità Montana dell'Alta Marmilla, del Consorzio di Comuni “Due Giare”, del Consorzio per la gestione del Parco del Monte Arci, di cui fa parte, al fine di ottimizzare le proprie risorse.
ART. 4
Territorio e sede comunale
1. Il territorio del Comune, si estende per 17,34 Kmq.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali si svolgono nella sede comunale. In casi del tutto eccezionali e per particolari esigenze il Consiglio può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede.
ART. 5
Albo Pretorio
1. Gli atti ed avvisi previsti della Legge, dello Statuto e dai Regolamenti vengono pubblicati in apposito spazio individuato nel Palazzo civico da destinare ad Albo “Pretorio”.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità e la facilità di lettura.
3. Il Segretario cura l'affissione degli atti di cui al 1° comma avvalendosi di un messo co-munale e, su attestazioni di questo, ne certifica l'avvenuta pubblicazione.
ART. 6
Stemma e gonfalone
1. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di VILLA VERDE.
2. Lo stemma ed il Gonfalone del Comune è come di seguito descritto: lo stemma è troncato semipartito: il primo, d'oro, calzato di verde, con tre punte di lance preistoriche di ossi-diana, di nero, poste sull'oro, bene ordinate; il secondo, d'azzurro, con una poiana d'argento, posta in sbarra, con le ali aperte in banda, con la testa rivolta; il terzo, di rosso, alle sette spighe di grano d'oro, impugnate, legate di azzurro. Il Gonfalone è costituito da un drappo partito di bianco e di azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento.
ART. 7
Consiglio Comunale dei ragazzi.
1. Il Comune allo scopo di favorire la partecipazione dei ragazzi alla vita collettiva può promuovere l'elezione del consiglio comunale dei ragazzi.
2. Il consiglio comunale dei ragazzi ha il compito di deliberare in via consultiva nelle se-guenti materie: politica ambientale, sport, tempo libero, giochi, rapporti con l'associazionismo, cultura e spettacolo, pubblica istruzione, assistenza ai giovani e agli anziani, rapporti con l'Unicef.
3. Le modalità di elezione e il funzionamento del consiglio comunale dei ragazzi, sono sta-bilite con apposito regolamento.
PARTE I
ORDINAMENTO STRUTTURALE
Titolo I°
ORGANI ELETTIVI
ART. 8
Organi
1. Sono Organi del Comune il Consiglio Comunale, il Sindaco e la Giunta e le rispettive competenze so no stabilite dalla Legge e dal presente Statuto.
2. Il Consiglio Comunale è organo di indirizzo e di controllo politico e amministrativo.
3. Il Sindaco è responsabile dell'Amministrazione ed è legale Rappresentante del Comune, egli esercita inoltre le funzioni di Ufficiale di Governo secondo le leggi dello Stato.
4. La Giunta collabora col Sindaco nella gestione Amministrativa del Comune e svolge atti-vità propositiva e di impulso nei confronti del Consiglio.
ART. 9
Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale è dotato di autonomia organizzativa e funzionale e, rappresentan-do l'intera Comunità delibera l'indirizzo politico - amministrativo ed esercita il controllo sulla sua applicazione.
2. L'elezione, la durata in carica, la composizione e lo scioglimento del Consiglio Comunale sono regolati dalla legge.
3. Il Consiglio Comunale esercita la potestà e la competenza stabilita dalla legge e dallo Sta-tuto e svolge le proprie attribuzioni confermandosi ai principi, alle modalità e alle proce-dure stabilite nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
4. Il consiglio comunale definisce gli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappre-sentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni e provvede alla nomina degli stessi nei casi previsti dalla legge. Detti indirizzi sono valevoli limitatamente all'arco temporale del mandato politico - amministrativo dell'organo consiliare.
5. Il Consiglio comunale conforma l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare imparzialità e corretta gestione amministrativa.
6. Gli atti fondamentali del consiglio devono contenere l'individuazione degli obiettivi da raggiungere nonché le modalità di reperimento e di destinazione delle risorse e degli strumenti necessari.
7. Il consiglio comunale ispira la propria azione al principio di solidarietà.
ART. 10
Sessioni e convocazioni
1. L'attività del consiglio comunale si svolge in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Le sedute del consiglio sono pubbliche, salvi i casi previsti dal regolamento consiliare che ne disciplina il funzionamento.
3. La prima convocazione del consiglio comunale subito dopo le elezioni per il suo rinnovo viene indetta dal sindaco entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e la riunione deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
ART. 11
Consiglieri
1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge; essi rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono.
2. Le funzioni di consigliere anziano sono esercitate dal consigliere che, nell'elezione a tale carica, ha ottenuto il maggior numero di preferenze. A parità di voti sono esercitate dal consigliere più anziano di età.
3. I consiglieri comunali che non intervengono alle sessioni ordinarie per tre volte consecu-tive senza giustificato motivo sono dichiarati decaduti con deliberazione del consiglio comunale. A tale riguardo, il sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 7890 n. 241, a comunicargli l'avvio del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni 20, decorrenti dalla data di rice-vimento. Scaduto quest'ultimo termine, il consiglio esamina e infine delibera, tenuto ade-guatamente conto delle cause giustificative presentate da parte del consigliere interessato.
ART. 12
Diritti e doveri dei consiglieri
1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazione.
2. Le modalità e le forme di esercizio del diritto di iniziativa e di controllo dei consiglieri comunali sono disciplinati dal regolamento del consiglio comunale.
3. I consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del comune tutte le notizie e le informazione utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e con le forme stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e documenti, anche preparatori e di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge. Inoltre essi hanno diritto a otte-nere, da parte del sindaco, un'adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottopo-ste all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo, di cui al suc-cessivo art. 14 del presente statuto.
4. Ciascun consigliere è tenuto a eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il qua-le verranno recapitati gli avvisi di convocazione del consiglio e ogni altra comunicazione ufficiale.
ART. 13
Commissioni
1. Il funzionamento, la composizione, i poteri, l'oggetto e la durata delle commissioni, ove ritenute indispensabili, sono disciplinate con apposito Regolamento.
ART. 14
Organi collegiali
1. L'organo di direzione politica, individua con proprio provvedimento, entro sei mesi dall'inizio di ogni esercizio finanziario, i comitati, le commissioni, i consigli e ogni altro organo collegiale con funzioni amministrative ritenuti indispensabili per la realizzazione dei fini istituzionali dell'Amministrazione. Gli organismi collegiali non individuati risul-tano soppressi a decorrere dal mese successivo all'emanazione del provvedimento. Le funzioni degli organismi collegiali soppressi sono attribuite all'ufficio competente in ma-teria.
ART. 15
Gruppi Consiliari
1. I consiglieri possono costituirsi in gruppi, secondo quanto previsto nel regolamento del consiglio comunale e ne danno comunicazione al Sindaco ed al segretario Comunale uni-tamente all'indicazione del nome del capogruppo. Qualora non eserciti tale facoltà o nelle more della designazione, i gruppi sono individuati nelle liste che si sono presentate alle elezioni e i relativi capigruppo nei consiglieri, non appartenenti alla giunta, che abbiano riportato il maggior numero di preferenze.
2. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nei quali sono stati eletti purché tali gruppi risultino composti da almeno 3 membri.
3. E' istituita, presso il Comune di Villa Verde, la conferenza dei capigruppo, finalizzata a rispondere alle finalità generali indicate dall'art. 13, comma 3, del presente Statuto, non-ché dall'art. 31, comma 7 ter.
ART. 16
Linee programmatiche di governo.
1. Entro il termine di 30 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto insediamento, sono presentate, da parte del sindaco, sentita la giunta, le linee programmatiche relative alle a-zioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico - amministrativo.
2. Ciascun consigliere comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle li-nee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, median-te presentazione di appositi emendamenti, nelle modalità indicate dal regolamento del consiglio comunale.
3. Con cadenza almeno annuale, il consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del sindaco e dei rispettivi assessori, il 30 novembre di ogni anno. E' facoltà del consiglio provvedere a integrare, nel corso della durata del man-dato, con adeguamenti strutturali e/o modifiche, le linee programmatiche, sulla base delle esigenze e delle problematiche che dovessero emergere in ambito locale.
4. Al termine del mandato politico - amministrativo, il sindaco presenta all'organo consilia-re il documento di rendicontazione dello stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche. Detto documento è sottoposto all'approvazione del consiglio, previo e-same del grado di realizzazione degli interventi previsti.
ART. 17
La Giunta: Composizione
1. La giunta è composta dal Sindaco e da 4 (quattro) assessori di cui uno è investito della carica di vice sindaco.
2. Gli assessori sono scelti normalmente tra i consiglieri; può tuttavia essere nominato anche un assessore esterno al consiglio, purché dotato dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa e professionale.
3. L'assessore esterno può partecipare alle sedute del consiglio e intervenire nella discussio-ne ma non ha diritto di voto.
ART. 18
Nomina
1. Il vicesindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal sindaco e presentati al consiglio comunale nella prima seduta successiva alle elezioni.
2. Il sindaco può revocare uno o più assessori dandone motivata comunicazione al consiglio e deve sostituire entro 30 giorni gli assessori dimissionari.
3. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli assessori nonché gli i-stituti della decadenza e della revoca sono disciplinati dalla legge; non possono comun-que far parte della giunta coloro che abbiano tra loro o con il sindaco rapporti di parentela entro il terzo grado, di affinità di primo grado, di affiliazione e i coniugi.
4. Salvi i casi di revoca da parte del sindaco la giunta rimane in carica fino al giorno della proclamazione degli eletti in occasione del rinnovo del consiglio comunale.
ART. 19
Funzionamento della Giunta
1. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco, che coordina e controlla l'attività degli as-sessori e stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni, anche tenuto conto degli argomenti proposti dai singoli assessori.
2. Le modalità di convocazione e di funzionamento della giunta sono stabilite in modo in-formale dalla stessa.
ART. 20
Attribuzioni
1. Le attribuzioni in capo alla Giunta Comunale sono disciplinate dal presente Statuto e dal-la legge.
2. La Giunta, in particolare, nell'esercizio delle attribuzioni di governo e delle funzioni or-ganizzative:
a) propone al Consiglio i regolamenti;
b) approva i progetti, i programmi esecutivi e tutti i provvedimenti che non comportano im-pegni di spesa sugli stanziamenti di bilancio e che non siano riservati dalla legge o dal re-golamento di contabilità ai responsabili dei servizi comunali;
c) Per gli incarichi fiduciari procede alla individuazione del professionista esterno, motivan-do la scelta effettuata.
d) elabora le linee di indirizzo e predispone le proposte di provvedimenti da sottoporre alle determinazioni del consiglio;
e) assume attività di iniziativa, di impulso e di raccordo con gli organi di partecipazione e decentramento;
f) modifica le tariffe, mentre elabora e propone al consiglio i criteri per la determinazione di quelle nuove;
g) propone i criteri generali per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere a enti e persone;
h) approva i regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal consiglio;
i) dispone l'accettazione o il rifiuto di lasciti e donazioni
j) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni, cui è rimesso l'accertamento della regolarità del procedimento;
k) esercita, previa determinazione dei costi e individuazione dei mezzi, funzioni delegate dalla provincia, regione e stato quando non espressamente attribuite dalla legge e dallo statuto ad altro organo;
l) decide in ordine alle controversie sulle competenze funzionali che potrebbero sorgere fra gli organi gestionali dell'ente;
m) fissa, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard e i cari-chi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato, sentito il direttore ge-nerale;
n) determina, sentiti i revisori dei conti, i misuratori e i modelli di rilevazione del controllo interno di gestione secondo i principi stabiliti dal consiglio;
o) approva il PEG su proposta del direttore generale.
ART. 21
Sindaco
1. Il sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nella legge che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.
2. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connesse al funzionamento dei servizi comunali, impartisce di-rettive al segretario comunale, al direttore, se nominato, e ai responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi e gestionali, nonché sull'esecuzione degli atti.
3. Il sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo statuto, dai regolamenti e so-vrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al comune. Egli ha inoltre competenza e poteri di indirizzo, di vigilanza e controllo sull'attività degli asses-sori e delle strutture gestionali ed esecutive.
4. Il sindaco, sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, provvede alla nomina, alla de-signazione e alla revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende e istituzioni.
5. Il sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e sentite le categorie interessate a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pub-blici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorial-mente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.
6. Al sindaco, oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente statuto e dai rego-lamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza e poteri di autorganiz-zazione delle competenze connesse all'ufficio.
ART. 22
Attribuzioni di amministrazione
1. Il sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente, può delegare le sue funzioni o parte di esse ai singoli assessori ed è l'organo responsabile dell'amministrazione del comune; in particolare il sindaco:
a) dirige e coordina l'attività politica e amministrativa del comune nonché l'attività della giunta e dei singoli assessori;
b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il consiglio comunale;
c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U. n. 267/2000;
d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
e) nomina il segretario comunale, scegliendolo dall'apposito albo;
f) conferisce e revoca al segretario comunale, se lo ritiene opportuno, le funzioni di direttore generale;
g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quel-li di collaborazione esterna, in base a esigenze effettive verificabili.
ART. 23
Attribuzioni di vigilanza
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tut-ti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati.
2. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del comune e promuove, direttamente o avva-lendosi del segretario comunale o del direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del comune.
3. Il sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, istituzioni appartenenti al comune, svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consi-glio e in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.
ART. 24
Attribuzioni di organizzazione
1. Il sindaco nell'esercizio delle sue funzioni di organizzazione:
a) stabilisce gli argomenti all'ordine del giorno delle sedute del consiglio comunale, ne di-spone la convocazione e lo presiede. Provvede alla convocazione quando la richiesta è formulata da un quinto dei consiglieri;
b) esercita i poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di parteci-pazione popolare dal sindaco presieduti, nei limiti previsti dalle leggi;
c) propone argomenti da trattare in giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
d) riceve le interrogazioni e le mozioni da sottoporre al consiglio in quanto di competenza consiliare.
ART. 25
Vice sindaco
1. Il vice sindaco nominato tale dal sindaco è l'assessore che ha la delega generale per l'esercizio di tutte le funzioni del sindaco, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo.
2. Il conferimento delle deleghe rilasciate agli assessori, deve essere comunicato al consiglio e agli organi previsti dalla legge, nonché pubblicato all'albo pretorio.
ART. 26
Deliberazioni degli organi collegiali.
1. Tutte le deliberazioni sono assunte, di regola, con votazione palese. Sono da assumere a scrutinio segreto le deliberazioni concernenti persone, quando venga esercitata una facoltà discrezionale fondata sull'apprezzamento delle qualità soggettive di una persona o sulla valutazione dell'azione da questi svolta.
2. L'istruttoria e la documentazione delle proposte di deliberazione sono curate dal Respon-sabile di Servizio, il deposito degli atti e la verbalizzazione delle sedute del consiglio e della giunta sono curate dal Segretario Comunale, secondo le modalità ed i termini stabi-liti dal regolamento. Il Segretario Comunale non partecipa alle sedute quando si trova in uno dei casi di incompatibilità. In tal caso è sostituito in via temporanea da un compo-nente del collegio nominato dal Presidente.
3. I verbali delle sedute sono firmati dal Presidente e dal Segretario Comunale.
PARTE II
UFFICI E PERSONALE
Titolo I°
ART. 27
Principi strutturali ed organizzativi.
1. L'amministrazione del comune si attua mediante un'attività per obiettivi e deve essere in-formata ai seguenti principi:
a) organizzazione del lavoro non più per singoli atti, bensì per progetti, obiettivi e per pro-grammi;
b) analisi e individuazione delle produttività e dei carichi funzionali del lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta da ciascun elemento dell'apparato;
c) individuazione di responsabilità strettamente collegata all'ambito di autonomia decisiona-le dei soggetti;
d) superamento della separazione rigida delle competenze nella divisione del lavoro e mas-sima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il regolamento degli uffici e dei servizi individua forme e modalità di organizzazione e di gestione della struttura interna.
ART. 28
Organizzazione degli uffici e del personale.
1. Il comune disciplina con appositi atti la dotazione organica del personale e, in conformità alle norme del presente statuto, l'organizzazione degli uffici e dei servizi sulla base della distinzione tra funzione politica e di controllo attribuita al consiglio comunale, al sindaco e alla giunta e funzione di gestione amministrativa attribuita al direttore generale e ai re-sponsabili degli uffici e dei servizi.
2. Gli uffici sono organizzati secondo i principi di autonomia, trasparenza ed efficienza e criteri di funzionalità, economicità di gestione e flessibilità della struttura.
3. I servizi e gli uffici operano sulla base dell'individuazione delle esigenze dei cittadini, a-deguando costantemente la propria azione amministrativa e i servizi offerti, verificandone la rispondenza ai bisogni e l'economicità.
4. Gli orari dei servizi aperti al pubblico vengono fissati per il miglior soddisfacimento delle esigenze dei cittadini.
ART. 29
Regolamento degli uffici e dei servizi.
1. Il comune attraverso il regolamento di organizzazione stabilisce le norme generali per l'organizzazione e il funzionamento degli uffici e, in particolare, le attribuzioni e le re-sponsabilità di ciascuna struttura organizzativa, i rapporti reciproci tra gli uffici e servizi e tra questi, il direttore e gli organi amministrativi.
2. I regolamenti si uniformano al principio secondo cui gli organi di governo è attribuita la funzione politica di indirizzo e di controllo, intesa come potestà di stabilire in piena auto-nomia obiettivi e finalità dell'azione amministrativa in ciascun settore e di verificarne il conseguimento; al direttore e ai funzionari responsabili spetta, ai fini del perseguimento degli obiettivi più operativi e la gestione amministrativa, tecnica e contabile secondo principi di professionalità e responsabilità.
3. L'organizzazione del comune si articola in unità operative che sono aggregate, secondo criteri di omogeneità, in strutture progressivamente più ampie, come disposto dall'apposito regolamento anche mediante il ricorso a strutture trasversali o di staff inter-settoriali.
4. Il comune applica gli accordi collettivi nazionali approvati nelle forme di legge e tutela la libera organizzazione sindacale dei dipendenti stipulando con le rappresentanze sindacali gli accordi collettivi decentrati ai sensi delle norme di legge e contrattuali in vigore.
ART. 30
Diritti e doveri dei dipendenti
1 - I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo categorie e profili profes-sionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la loro attività' al servi-zio e nell'interesse dei cittadini.
2. Ogni dipendente comunale e' tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività' agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze dei rispettivi ruoli, a rag-giungere gli obiettivi assegnati. Egli e' altresì responsabile verso ìi direttore, il responsabile degli uffici e dei servizi e l'amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.
3. Il regolamento di organizzazione degli uffici dei servizi determina le condizioni e le modalità con le quali il comune promuove l'aggiornamento e l'elevazione professionale dei personale, assi-cura condizioni di lavoro idonee a preservarne la salute e l'integrità psicofisica e garantisce pieno ed effettivo esercizio delle libertà e dei diritti sindacali.
4. L'approvazione dei ruoli dei tributi e dei canoni nonché la stipulazione, in rappresentanza dell'ente, dei contratti già approvati, compete al personale responsabile delle singole aree e dei di-versi servizi, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, dal direttore e dagli organi collegiali.
5. Il personale di cui al precedente comma provvede altresì al rilascio delle autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa, nonché delle autorizzazioni, delle concessioni edilizie e al-la pronuncia delle ordinanze di natura non contingibile e urgente.
6. Il regolamento di organizzazione individua forme e modalità di gestione della tecnostruttura comunale.
TITOLO II°
ART. 31
Il Segretario Comunale.
l. Il Segretario Comunale è nominato dal Sindaco, da cui dipende funzionalmente ed è scelto nel-l'apposito albo.
2. Il consiglio comunale può approvare la stipulazione di convenzioni con altri comuni per la ge-stione consortile dell'ufficio dei segretario comunale.
3. Lo stato giuridico e il trattamento economico dei segretario comunale sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
4. Il segretario comunale, nel rispetto delle direttive impartite dal sindaco, presta consulenza giuri-dica agli organi del comune, ai singoli consiglieri e agli uffici.
ART. 32
Funzioni del segretario comunale.
1 Il segretario comunale partecipa alle riunioni di giunta e del consiglio e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al sindaco.
2. li segretario comunale può partecipare a commissioni di studio e di lavoro interne all'ente e, con l'autorizzazione dei sindaco, a quelle esterne; egli, su richiesta, formula i pareri ed esprime va-lutazioni di ordine tecnico - giuridico al consiglio, alla giunta, al sindaco, agli assessori e ai sin-goli consiglieri.
3. Il segretario comunale riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni della giunta soggette a controllo eventuale (del Comitato di Controllo),
4. Egli presiede l'ufficio comunale per le elezioni in occasione delle consultazioni popolari e dei referendum e riceve le dimissioni del sindaco, degli assessori o dei consiglieri nonché le propo-ste di revoca e la mozione di sfiducia.
5. Il segretario comunale roga i contratti del comune, nei quali l'ente è parte, quando non sia ne-cessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interes-se dell'ente, esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto o dal regolamento con-feritegli dal Sindaco.
TITOLO IIII
Personale direttivo
ART. 33
Direttore Generale
l. Il sindaco, previa delibera della giunta comunale, può nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con un contratto a tempo determinato, secondo i criteri stabiliti dal rego-lamento di organizzazione, dopo aver stipulato apposita convenzione tra comuni le cui popolazioni assommate raggiungano i 15 mila abitanti.
2. In tal caso il direttore generale dovrà provvedere alla gestione coordinata o unitaria dei servizi tra i comuni interessati.
ART. 34
Compiti del direttore generale
I. Il direttore generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente secondo le direttive che, a tale riguardo, gli impartirà il sindaco.
2. li direttore generale sovrintende alle gestioni dell'ente perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza tra i responsabili di servizio che allo stesso tempo rispondono nell'esercizio delle funzioni loro assegnate.
3. La durata dell'incarico non può' eccedere quella dei mandato elettorale dei sindaco che può prece-dere alla sua revoca previa delibera della giunta comunale nel caso in cui non riesca a raggiungere gli obiettivi fissati o quando sorga contrasto con le linee di politica amministrativa della giunta, nonchè in ogni altro caso di grave opportunità;
4. Quando non risulta stipulata la convenzione per il servizio di direzione generale, le relative fun-zioni possono essere conferite dal sindaco al segretario comunale, sentita la giunta comunale.
ART. 35
Funzioni del direttore generale.
I. Il direttore generale predispone la proposta di piano esecutivo di gestione e del piano dettagliato degli obiettivi previsto dalle norme della contabilità, sulla base degli indirizzi forniti dal sindaco e dalla giunta comunale.
2. Egli in particolare esercita le seguenti funzioni:
a) Predispone, sulla base delle direttive stabilite dal sindaco, programmi organizzativi o di attuazio-ne, relazioni o studi particolari;
b) Organizza e dirige il personale, coerentemente con gli indirizzi funzionali stabiliti dal sindaco e dalla giunta;
c) Verifica l'efficacia e l'efficienza dell'attività degli uffici e del personale ad essi preposto;
d) Promuove i procedimenti disciplinari nel confronti dei responsabili degli Uffici e dei servizi e adotta le sanzioni sulla base di quanto prescrive il regolamento, in armonia con le previsioni dei contratti collettivi di lavoro;
e) Autorizza le missioni, le prestazioni di lavoro straordinario, i congedi, i permessi dei responsabili dei servizi;
f) Emana gli atti di esecuzione delle deliberazioni non demandati alla competenza dei sindaco o dei responsabili dei servizi;
g) Gestisce i processi di mobilita' intersettoriale del personale;
h) Riesamina annualmente, sentiti i responsabili dei settori, l'assetto organizzativo dell'ente e la di-stribuzione dell'organico effettivo, proponendo alla giunta e al sindaco eventuali provvedimenti in merito;
i) Promuove i procedimenti e adotta, in via surrogatoria, gli atti di competenza dei responsabili dei servizi nei casi in cui essi siano temporaneamente assenti, previa istruttoria, curata dal servizio competente;
ii) Promuove e resiste alle liti, ed ha potere di conciliare e di transigere.
ART. 36
Responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli uffici e dei servizi sono individuati nel regolamento di organizzazione e fun-zionamento degli uffici e dei servizi.
2. I responsabili provvedono ad organizzare gli uffici e i servizi ad essi assegnati in base alle indi-cazioni ricevute dal direttore generale se nominato, ovvero dal segretario e secondo le direttive impartite dal sindaco e dalla giunta comunale.
3. Essi nell'ambito delle competenze loro assegnate provvedono a gestire l'attività dell'ente e ad at-tuare gli indirizzi e a raggiungere gli obiettivi indicati dal direttore, se nominato, dal sindaco e dalla giunta comunale.
ART. 37
Funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi
1. I responsabili degli .uffici e dei servizi stipulano in rappresentanza dell'ente i contratti , approva-no i ruoli dei tributi e dei canoni, gestiscono le procedure di appalto e di concorso e provvedono agli atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione degli impegni di spesa.
2. Essi provvedono altresì al rilascio delle autorizzazioni o concessioni e svolgono inoltre le se-guenti funzioni:
a) Presiedono le commissioni di gara e di concorso, assumono le responsabilità dei relativi proce-dimenti , nominano i membri delle commissioni per i concorsi pubblici;
b) Rilasciano le attestazioni e certificazioni
c) Emettono le comunicazioni, i verbali, le diffide e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza, ivi compresi, per esempio, i bandi di gara e gli avvisi di pubblicazione degli strumenti urbanistici;
d) Provvedono alle autenticazioni e alle legalizzazioni;
e) Pronunciano le ordinanze di demolizione dei manufatti abusivi e ne curano l'esecuzione;
f) Emettono le ordinanze di ingiunzione di pagamento di sanzioni amministrative e dispongono l'applicazione delle sanzioni accessorie nell'ambito delle direttive impartite dal sindaco;
g) Pronunciano le altre ordinanze previste da norme di legge o di regolamento ad eccezione di quel-le di cui all'art. 50 del T.U. n. 267/2000;
h) Promuovono i procedimenti disciplinari nei confronti dei personale ad essi sottoposto e adottano le sanzioni e limiti e con le procedure previste dalla legge e dal regolamento;
i) Provvedono a dare pronta esecuzione alle deliberazioni della giunta e del consiglio e alle diretti-ve impartite dal sindaco e dal direttore;
l) Forniscono al direttore nei termini di cui al regolamento di contabilità gli elementi per la predi-sposizione della proposta di piano esecutivo di gestione;
m) Autorizzano le prestazioni di lavoro straordinario, le ferie, i recuperi, le missioni del personale dipendente secondo le direttive impartite dal segretario e dal sindaco;
n) Concedono le licenze agli obiettori di coscienza in servizio presso il comune;
o) Rispondono, nei confronti del direttore generale, se nominato dal Sindaco, del mancato raggiun-gimento degli obiettivi loro assegnati.
ART. 38
Incarichi dirigenziali e di alta specializzazione.
1. La giunta comunale, nelle forme, con i limiti e le modalità previste dalla legge, e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, può deliberare ai di fuori della dotazione organica l'as-sunzione con contratto a tempo determinato di personale dirigenziale o di alta specializzazione nel caso in cui tra i dipendenti dell'ente non siano presenti analoghe professionalità.
2. Il Sindaco nel caso di vacanza del posto o per altri gravi motivi può assegnare, nelle forme e con le modalità previste dal Regolamento, la titolarità di uffici e servizi a personale assunto con con-tratto di lavoro subordinato ai sensi dell'art. 110 del T.U. n. 267/2000.
3. I contratti a tempo determinato non possono essere trasformati a tempo indeterminato, salvo che non lo consentano apposite norme di legge.
ART. 39
Collaborazioni esterne
1. Il regolamento può prevedere collaborazioni esterne, ad alto contenuto di professionalità, con rapporto di lavoro autonomo per obiettivi determinati e con convenzioni a termine.
2. Le norme regolamentari per il conferimento degli incarichi di collaborazione a soggetti estranei all'amministrazione devono stabilirne la durata del programma e i criteri per la determinazione dei relativo trattamento economico.
ART. 40
Ufficio di indirizzo e di controllo.
1. Il regolamento può prevedere la costituzione di uffici posti alle dirette dipendenze dei sindaco, della giunta comunale o degli assessori, per l'esercizio delle funzioni di indirizzo e di controllo loro attribuite dalla legge, costituiti da dipendenti dell'ente o da collaboratori assunti a tempo de-terminato purché l'ente non sia dissestato eo non versi nelle situazioni strutturate deficitarie di cui all'art. 45 del dlgs. N. 50492.
TITOLO IV°
LA RESPONSABILITA'
ART. 41
Responsabilità verso il comune.
l. Gli amministratori e i dipendenti comunali sono tenuti a risarcire al comune i danni derivanti da violazioni di obblighi di servizio.
2. Il sindaco, il segretario comunale, il responsabile dei servizio che vengano a conoscenza, diret-tamente o in seguito a rapporto cui sono tenuti gli organi inferiori, di fatti che diano luogo a re-sponsabilità ai sensi dei primo comma, devono farne denuncia al procuratore della Corte dei Conti, indicando tutti gli elementi , raccolti per l'accertamento della responsabilità e la determi-nazione dei danni.
3. Qualora il fatto dannoso sia imputabile al segretario comunale o ad un responsabile di servizio la denuncia è fatta a cura del sindaco.
ART. 42
Responsabilità verso terzi.
1. Gli amministratori, il segretario, il direttore e i dipendenti comunali che, nell'esercizio delle fun-zioni loro conferite dalle leggi e dai regolamenti, cagionino ad altri, per dolo o colpa grave, un danno ingiusto sono personalmente obbligati a risarcirlo.
2. Ove il comune abbia corrisposto al terzo l'ammontare del danno cagionato dall'amministratore, dal segretario o dal dipendente si rivale agendo contro questi ultimi a norma dei precedente arti-colo.
3. La responsabilità personale dell'amministratore, del segretario, del direttore o del dipendente che abbia violato diritti di terzi sussiste sia nel caso di adozione di atti o di compimento dì operazio-ni, sia nel caso di omissioni o nel ritardo ingiustificato di atti o operazioni al cui compimento l'amministratore o il dipendente siano obbligati per legge o per regolamento.
4. Quando la violazione dei diritto sia derivata da atti od operazioni di organi collegiali del comune, sono responsabili, in solido, il Presidente e i membri dei collegio che hanno partecipato all'atto o all'operazione. La responsabilità e' esclusa per coloro che abbiano fatto constare nel verbale il proprio dissenso.
ART. 43
Responsabilità dei contabili.
l. Il tesoriere e ogni altro contabile che abbia maneggio di denaro del comune o sia incaricato della gestione dei beni comunali, nonché chiunque si ingerisca, senza legale autorizzazione, nel ma-neggio di denaro del comune deve rendere il conto della gestione ed e' soggetto alle responsabili-tà stabilite nelle norme di legge e di regolamento.
PARTE III^
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI
TITOLO I°
Partecipazione e decentramento
ART. 44
Partecipazione popolare
1. Il comune promuove e tutela la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, all'ammini-strazione dell'ente al fine d'i assicurarne il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.
2. La partecipazione popolare si esprime attraverso l'incentivazione delle forme associative e di volontariato, e il diritto dei singoli cittadini ad intervenire nel procedimento amministrati-vo.
3. Il consiglio comunale predispone e approva un regolamento nel quale vengono defi-nite le modalià con cui i cittadini possono far valere i diritti e le prerogative previste dal pre-sente titolo.
TITOLO II°
Associazionismo e volontariato
ART. 45
Associazionismo
I. Il comune riconosce e promuove le forme di associazionismo presenti sul proprio territorio.
2. A tal fine, la giunta comunale, a istanza delle interessate, registra le associazioni che operano sul territorio comunale, ivi comprese le sezioni locali di associazioni a rilevanza sovracomu-nale.
3. Allo scopo di ottenere la registrazione e' necessario che l'associazione depositi in comune copia dello statuto e comunichi la sede e il nominativo del legale rappresentante.
4. Non e' ammesso il riconoscimento di associazioni segrete o aventi caratteristiche non compatibi-li con indirizzi generali espressi dalla Costituzione, dalle norme vigenti e dal presente statuto.
5. Le associazioni registrate devono presentare annualmente il loro bilancio.
6. Il comune può promuovere e istituire la consulta delle associazioni.
ART. 46
Diritti delle associazioni
1. Ciascuna associazione registrata ha diritto, per il tramite del legale rappresentante o suo delegato, di accedere ai dati di cui e' in possesso l'amministrazione e di essere consultata, a richiesta, in merito alle iniziative dell'ente nel settore in cui essa opera.
2. Le scelte amministrative che incidono sull'attività delle associazioni devono essere precedute dal-l'acquisizione di pareri espressi dagli organi collegiali delle stesse.
3. I pareri devono pervenire all'ente nei termini stabiliti nella richiesta, che in ogni caso non devono essere inferiori a 10 giorni.
ART. 47
Contributi alle associazioni
1. Il comune può erogare alle associazioni con esclusione dei partiti politici, contributi economici da destinarsi allo svolgimento dell'attività associativa
2. Il comune può, altresì mettere a disposizione delle associazioni, di cui al comma precedente, a titolo di contributi in natura, strutture, beni o servizi in modo gratuito.
3. Le modalità di erogazione dei contributi o di godimento delle strutture, beni o servizi dell'ente e' stabilita in apposito regolamento, in modo da garantire a tutte le associazioni pari opportunità.
4. Il comune può gestire servizi in collaborazione con le associazioni di volontariato riconosciute a livello nazionale e inserite nell'apposito albo regionale. L'erogazione dei contributi e le modalità della collaborazione verranno stabilite in apposito regolamento.
5. Le associazioni che hanno ricevuto contributi in denaro o natura dall'ente devono redigere al ter-mine di ogni anno apposito rendiconto che ne evidenzi l'impiego.
ART. 48
Volontariato
1. Il comune promuove forme di volontariato per un coinvolgimento della popolazione in attività volte al miglioramento della qualità della vita personale, civile e sociale, in particolare delle fasce in costante rischio dì emarginazione, nonché per la tutela dell'ambiente.
2. Il volontariato potrà esprimere il proprio punto di vista sui bilanci e programmi dell'ente, e colla-bora re ai progetti, strategie, studi e sperimentazioni.
3. Il comune garantisce che le prestazioni di attività volontarie e gratuite nell'interesse collettivo e ritenute di importanza generale abbiano i mezzi necessari per la loro migliore riuscita e siano tu-telato sotto l'aspetto infortunistico.
TITOLO III°
Modalità di partecipazione
ART. 49
Consultazioni
1. L'amministrazione comunale può indire consultazioni della popolazione allo scopo di acquisire pareri e proposte in merito all'attività amministrativa.
2. Le forme di tali consultazioni sono stabilite in apposito regolamento.
ART. 50
Petizioni
1. Chiunque, anche se non residente nel territorio comunale, può rivolgersi in forma collettiva agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni di interesse comune o per e-sporre esigenze di natura collettiva.
2. La raccolta di adesioni può avvenire senza formalità di sorta in calce al testo comprendente le ri-chieste che sono rivolte all'amministrazione.
3. La petizione e' inoltrata al sindaco il quale, entro 15 giorni, la assegna in esame all'organo com-petente e ne invia copia ai gruppi presenti in consiglio comunale.
4. Se la petizione e' sottoscritta da almeno 50 persone l'organo competente deve pronunciarsi in me-rito entro 30 giorni dal ricevimento.
5. Il contenuto della decisione dell'organo competente, unicamente al testo della petizione, e' pub-blicizzato mediante affissione negli appositi spazi e, comunque, in modo tale da per- metterne la conoscenza a tutti i firmatari che risiedono nel territorio del comune.
6. Se la petizione e' sottoscritta da almeno 25 persone, ciascun consigliere può chiedere con apposi-ta istanza che il testo della petizione sia posto in discussione nella prossima seduta dei consiglio comunale, da convocarsi entro 30 giorni.
ART. 51
Proposte
1. Qualora un numero di elettori dei comune non inferiore a 50 avanzi al sindaco proposte per l'a-dozione di atti amministrativi di competenza dell'ente e tali proposte siano sufficientemente det-tagliate in modo da non lasciare dubbi sulla natura dell'atto e il suo contenuto dispositivo, il sin-daco, ottenuto il parere dei responsabili dei servizi interessati, trasmette la proposta unicamente ai pareri all'organo competente e ai gruppi presenti in consiglio comunale entro 30 giorni dal ri-cevimento.
2. L'organo competente può sentire i proponenti e deve adottare le sue determinazioni in via forma-le entro 30 giorni dal ricevimento della proposta.
3. Le determinazioni di cui al comma precedente sono pubblicate negli appositi spazi e sono comu-nicate formalmente ai primi tre firmatari della proposta.
ART. 52
Referendum
1. Un numero di elettori residenti non inferiore al 20% degli iscritti nelle liste elettorali puo' chiede-re che vengano indetti referendum in tutte le materie di competenza comunale.
2. Non possono essere indetti referendum in materia di tributi locali e di tariffe, di attività ammini-strative vincolate da leggi statali o regionali e quando sullo stesso argomento e' già stato indetto un referendum nell'ultimo quinquennio. Sono inoltre escluse dalla potestà referendaria le se-guenti materie:
a) statuto comunale;
b) regolamento dei consiglio comunale;
c) piano regolatore generale e strumenti urbanistici attuativi;
3. Il quesito da sottoporre agli elettori deve essere di immediata comprensione e tale da non ingene-rare equivoci.
4. Sono ammesse richieste di referendum anche in ordine all'oggetto di atti amministrativi già ap-provati dagli organi competenti dei comune, a eccezione di quelli relativi alle materie di cui al precedente comma 2.
5. Il consiglio comunale approva un regolamento nel quale vengono stabilite le procedure di am-missibilità, le modalità di raccolta delle firme, lo svolgimento delle consultazioni, la loro validità e la proclamazione dei risultato.
6. Il consiglio comunale deve prendere atto dei risultato della consultazione referendaria entro 10 giorni dalla proclamazione dei risultati e provvedere con atto formale in merito all'oggetto della stessa.
7. Non si procede agli adempimenti del comma precedente se non ha partecipato alle consultazioni almeno la metà più uno gli aventi diritto.
8. Il mancato recepimento delle indicazioni approvate dai cittadini nella consultazione referendaria deve essere adeguatamente motivato e deliberato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri co-munali.
9. Nel caso in cui la proposta, sottoposta a referendum, sia approvata dalla maggioranza assoluta agli aventi diritto al voto, il consiglio comunale e la giunta non possono assumere decisioni con-trastanti con essa.
ART. 53
Accesso agli atti
1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione comunale e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.
2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione.
3. La consultazione degli atti di cui al primo comma, deve avvenire senza particolari formalità con richiesta motivata dell'interessato, nei tempi stabiliti da apposito regolamento.
4. In caso di diniego devono essere esplicitamente citati gli articoli di legge che impediscono la di-vulgazione dell'atto richiesto.
5. Il regolamento stabilisce i tempi e le modalità per l'esercizio dei diritti previsti nel presente arti-colo.
ART. 54
Diritto di informazione
1. Tutti gli atti dell'amministrazione, a esclusione di quelli aventi destinatario determinato, sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.
2. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione in apposito spazio, facilmente accessibi-le a tutti, situato nell'atrio dei palazzo comunale e su indicazione del sindaco in appositi spazi, a ciò destinati, situati nelle vie e nelle piazze.
3. L'affissione viene curata dal segretario comunale che si avvale di un messo e, su attestazione di questi, certifica l'avvenuta pubblicazione.
4. Gli atti aventi destinatario determinato devono essere notificati all'interessato.
5. Le ordinanze, i conferimenti di contributi a enti e associazione devono essere pubblicizzati
mediante affissione.
6. Inoltre, per gli atti più' importanti, individuati nel regolamento, deve essere disposta l'affissione negli spazi pubblicitari e ogni altro mezzo necessario a darne opportuna divulgazione.
ART. 55
Istanze
1. Chiunque, singolo o associato, può rivolgere al sindaco interrogazioni in merito a specifici pro-blemi o aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta all'interrogazione deve essere motivata e fornita entro 30 giorni dall'interrogazione.
TITOLO IV°
Difensore civico
ART. 56
Nomina
1. Il Consiglio Comunale può nominare il difensore civico, salvo che sia scelto in forma di con-venzionamento con altri comuni o con la provincia di Oristano, a scrutinio segreto e a maggio-ranza dei due terzi dei consiglieri.
2. Ciascun cittadino che abbia i requisiti di cui al presente articolo, può far pervenire la propria candidatura all'amministrazione comunale che ne predispone apposito elenco previo controllo dei requisiti.
3. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione ed espe-rienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico amministrativa e siano in possesso dei diploma di laurea in scienze politiche, giurisprudenza, economia e com-mercio o equipollenti.
4. Il difensore civico rimane in carica quanto il consiglio che lo ha eletto ed esercita le sue funzio-ni fino all'insediamento del successore.
5. Non può essere nominato difensore civico:
a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità alla carica di consigliere comunale;
b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri dei consorzi tra comu-ni e delle comunità montane, i membri dei comitato regionale di controllo, i ministri di culto, i membri di partiti politici;
c) I dipendenti del comune, gli amministratori e i dipendenti di persone giuridiche, enti, istituti e aziende che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che ricevano da es-sa qualsiasi titolo sovvenzioni o contributi;
d) chi fornisca prestazioni di lavoro autonomo all'amministrazione comunale;
e) chi sia coniuge o abbia rapporti di parentela o affinità entro il quarto grado con amministratori del comune, suoi dipendenti od il segretario comunale.
ART. 57
Decadenza
1. Il difensore civico decade dal suo incarico nel caso sopravvenga una condizione che ne ostereb-be la nomina o nel caso egli tratti privatamente cause inerenti l'amministrazione comunale.
2. La decadenza e' pronunciata dal consiglio comunale.
3. Il difensore civico può essere revocato dal suo incarico per gravi motivi con deliberazione assunta a maggioranza dei due terzi dei consiglieri.
4. In ipotesi di surroga, per revoca, decadenza o dimissioni, prima che termini la scadenza naturale dell'incarico, sarà il consiglio comunale a provvedere.
ART. 58
Funzioni
1. Il difensore civico ha il compito di intervenire pressi gli organi e uffici del comune allo scopo di garantire l'osservanza dei presente statuto e dei regolamenti comunali, nonché il rispetto dei diritti dei cittadini italiani e stranieri.
2. Il difensore civico deve intervenire dietro richiesta degli interessati o per iniziativa propria ogni volta che ritiene sia stata violata la legge, lo statuto o il regolamento.
3. Il difensore civico deve provvedere affinché la violazione, per quanto possibile, venga eliminata e può dare consigli e indicazioni alla parte offesa affinché la stessa possa tutelare i propri diritti e interessi nelle forme di legge.
4. Il difensore civico deve inoltre vigilare affinché a tutti i cittadini siano riconosciuti i medesimi diritti.
5. Il difensore civico deve garantire il proprio interessamento a vantaggio di chiunque si rivolga a lui; egli deve essere disponibile per il pubblico nel suo ufficio almeno un giorno alla settimana.
ART. 59
Facoltà e prerogative
1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dell'amministra-zione comunale, unicamente ai servizi e alle attrezzature necessarie allo svolgimento dei suo in-carico.
2. Il difensore civico nell'esercizio dei suo mandato può consultare gli atti e i documenti in possesso dell'amministrazione comunale e dei concessionari di pubblici servizi.
3. Egli inoltre può convocare il responsabile dei servizio interessato e richiedergli documenti, noti-zie, chiarimenti senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio.
4. Il difensore civico riferisce entro 30 giorni l'esito dei proprio operato verbalmente o per iscritto, al cittadino che gli ha richiesto l'intervento e segnala agli organi comunali o alla magistratura le disfunzioni, le illegittimità o i ritardi riscontrati.
5. Il difensore civico può altresì invitare l'organo competente ad adottare gli atti amministrativi che reputa opportuni, concordandone eventualmente il contenuto.
6. E' facoltà dei difensore civico, quale garante dell'imparzialità e dei buon andamento delle attività della p.a. di presenziare, senza diritto di voto o di intervento, alle sedute pubbliche della commis-sioni concorsuali, aste pubbliche, licitazioni private, appalti concorso. A tal fine deve essere in-formato della data di dette riunioni.
ART. 60
Relazione annuale
1. Il difensore civico presenta ogni anno, entro il mese dì marzo, la relazione all'attività svolta nel-l'anno precedente, illustrando i casi seguiti, le disfunzioni, i ritardi e le illegittimità riscontrate e formulando i suggerimenti che ritiene più opportuni allo scopo di eliminarle.
2. Il difensore civico nella relazione dì cui al primo comma può altresì indicare proposte rivolte a migliorare il funzionamento dell'attività amministrativa e l'efficienza dei servizi pubblici, non-ché a garantire l'imparzialità delle decisioni.
3. La relazione devo essere affissa all'albo pretorio, trasmessa a tutti i consiglieri comunali e di-scussa entro 30 giorni in consiglio comunale.
4. Tutte le volte che ne ravvisa l'opportunità, il difensore civico può segnalare singoli casi o que-stioni al sindaco affinché siano discussi nel consiglio comunale, che deve essere convocato en-tro 30 giorni.
ART. 61
Indennità di funzione
I. Al difensore civico e' corrisposta un'indennità di funzione il cui importo e' determinato annual-mente dal consiglio comunale.
TITOLO V
Procedimento amministrativo
ART. 62
Diritto di intervento nei procedimenti
1. Chiunque sia portatore di un diritto o di un interesse legittimo coinvolto in un procedimento amministrativo ha facoltà di intervenirvi, tranne che nei casi espressamente previsti dalla legge o dal regolamento.
2. L'amministrazione comunale deve rendere pubblico il nome del funzionario responsabile della procedura, ad adottare le decisioni in merito e il termine entro cui le decisioni devono essere a-dottate.
ART. 63
Procedimenti ad istanza di parte
1. Nel caso di procedimenti ad istanza di parte il soggetto che ha presentato l'istanza può chiedere di essere sentito dal funzionario o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
2. Il funzionario o l'amministratore devono sentire l'interessato entro 30 giorni dalla richiesta o nel termine inferiore stabilito dal regolamento.
3. Ad ogni istanza rivolta a ottenere l'emanazione di un atto o provvedimento amministrativo deve essere data opportuna risposta per iscritto nel termine stabilito dal regolamento, comunque non superiore a 60 giorni.
4. Nel caso l'atto o provvedimento richiesto possa incidere negativamente su diritti o interessi legit-timi di altri soggetti il funzionario responsabile deve dare loro comunicazione della richiesta ri-cevuta.
5. Tali soggetti possono inviare all'amministrazione istanze, memorie, proposte o produrre docu-menti entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.
ART. 64
Procedimenti a impulso di ufficio
1. Nel caso di procedimento ad impulso d'ufficio il funzionario responsabile deve dame comunica-zione ai soggetti i quali sono portatori di diritti od interessi legittimi che possano essere pregiudi-cati dall'adozione dell'atto amministrativo, indicando il termine non minore di 15 giorni, salvo i casi di particolare urgenza individuati dal regolamento, entro il quale gli interessati possono pre-sentare istanze, memorie, proposte o produrre documenti.
2. I soggetti interessati possono, altresì, nello stesso termine chiedere di essere sentiti personalmen-te dal funzionario responsabile o dall'amministratore che deve pronunciarsi in merito.
3. Qualora per l'elevato numero degli interessati sia particolarmente gravosa la comunicazione per-sonale dì cui al primo comma e' consentito sostituita con la pubblicazione ai sensi dell'art.38 del-lo statuto.
ART. 65
Determinazione dei contenuto dell'atto
1. Nei casi previsti dai due articoli precedenti, e sempre che siano state puntualmente osservate le procedure ivi previste, il contenuto volitivo dell'atto può risultare da un accordo tra il soggetto privato interessato ed il Responsabile del Servizio.
2. In tal caso e' necessario che di tale accordo sia dato atto nella premessa e che il contenuto dell'ac-cordo medesimo sia comunque tale da garantire il pubblico interesse e l'imparzialità dell'ammini-strazione.
PARTE III^
ATTIVITA' AMMINISTRATIVA
ART. 66
Obiettivi dell'attività amministrativa
1. Il comune informa la propria attività amministrativa ai principi di democrazia, di partecipazione, di trasparenza, di efficienza, di efficacia, di economicità e di semplicità delle procedure.
2. Gli organi istituzionali dei comune e i dipendenti responsabili dei servizi sono tenuti a provvede-re sulle